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L’articolo 2219 c.c.

La disciplina dispone inoltre che i libri contabili obbligatori siano tenuti, a discrezione dell’imprenditore,  a fogli mobili, non mobili e tabulati. L’articolo 2219 c.c. prevede che le scritture siano tenute secondo le regole dell’ordinata contabilità cioè senza spazi bianchi, senza interlinee, senza trasposti di margine e senza abrasioni o cancellature.
Ai fini fiscali i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili sono:
- Imprese individuali;
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale.
La normativa fiscale prevede delle ulteriori scritture rispetto a quelle previste dal codice ovvero;
- Libro giornale e libro inventari: uguale alla normativa civilistica;
- Scritture ausiliarie: devono evidenziare elementi reddituali e patrimoniali, raggruppati in categorie omogenee, atti a mettere in evidenza componenti positivi e negativi di reddito;
- Registro dei beni ammortizzabili: chiamato anche libro cespiti, deve annotare tutti i beni materiali e immateriali in dotazione all’impresa e soggetti ad ammortamento;
- Registri di magazzino: non sono obbligatori per tutte le imprese e deve inoltre contenere la quantità in entrata e in uscita, i cali e gli ammanchi di merci, prodotti finiti, semilavorati e materie prime;
- Registri ai fini Iva: sono registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro delle fatture ricevute.

Fiscalmente sono previsti diversi regimi contabili a seconda della dimensione e della natura dell’azienda. Essi sono:
- Regime ordinario;
- Regime semplificato;
- Regime per i contribuenti minimi;
- Regime delle nuove attività.
Le scritture obbligatorie devono essere conservate per 10 anni ai fini civilistici e fino al termine dell’amministrazione finanziaria ai fini fiscali. Sempre per 10 anni devono essere conservate fatture, lettere e telegrammi.

Tratto da INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ di Eleonora Anastasia Ladini
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