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Caratteristiche della prova precostituita o documentale

Prova precostituita o documentale: così nominata perché esistente già prima del giudizio.
Per documento si intende qualsiasi cosa utile a rappresentare un fatto in modo da consentirne la presa di conoscenza a distanza di tempo (fotografie, certificati, lettere).
I documenti + importanti sono:
a) Atto pubblico: documento redatto con particolari formalità da un notaio o da altro ufficiale autorizzato (es.rogiti notarili); tali atti godono della c.d. pubblica fede: fiducia nella sua veridicità. Per contrastare la forza di questo documento occorre lo speciale procedimento, detto querela di falso (richiesta, accertata dal giudice, che il documento è falso).
L’atto pubblico fa 1° prova:
-della provenienza del documento dal pubblico ufficiale;
-delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiali dichiarano essere avvenuti in sua presenza, quindi il giudice è vincolato a considerare vere tali circostanze senza possibili controprove.
b) Scrittura privata:  qualsiasi documento sottoscritto da un privato, che indipendentemente dalla forma utilizzata,  ha la stessa efficacia probatoria dell’atto pubblico se è autenticata o riconosciuta dal sottoscrivente altrimenti se non è autenticata o riconosciuta, chi vuol valersi della scrittura deve fornire la prova della provenienza della stessa tramite il procedimento di verificazione.
Il suo elemento fondamentale è la data,  per evitare facili frodi, ossia l’indicazione del giorno in cui il documento è stato sottoscritto infatti essa può avere rilevanza verso terzi nel caso per es. di dover stabilire tra 2 negozi. In particolare, la legge stabilisce che:
-se il documento è autenticato: vale la data di autenticazione;
-se la scrittura è registrata: vale la data di registrazione;
-negli altri casi: la data in cui si verifichi un fatto che stabilisca in modo incontestabile che il documento è stato formato prima.(es giorno della morte).
La scrittura privata fa prova soltanto contro chi ha sottoscritto il documento, e non a suo favore. Fanno prova contro chi li ha scritti al pari delle scritture private anche: le carte e i registri domestici, i libri e le altre scritture contabili delle imprese, e anche email o telegramma (se l’originale consegnato al pubblico ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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