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Risarcimento del danno per atto illecito

Abbiamo visto che l'art. 2043 prevede come conseguenza dell'atto illecito l'obbligo del risarcimento del danno.
Non sempre è possibile raggiungere tale obbiettivo, perché a volte il danno può provocare conseguenze irreparabili, come la morte, lesioni permanenti, sofferenze morali o fisiche.
Di fronte a questi eventi, tuttavia, nella limitatezza dei rimedi umani, si prevede a carico del danneggiante l'obbligazione di versare una somma di denaro al danneggiato a titolo, appunto, di risarcimento del danno, detto, in questo caso, per equivalente.
Se, invece, è ancora possibile rimediare al danno subìto, come per i danni a cose, l'art. 2058 c.c. consente al danneggiato di chiedere al giudice il risarcimento in forma specifica, a patto, però, che tale reintegrazione non risulti troppo onerosa per il debitore.
Occupiamoci del risarcimento del danno per equivalente, figura fondamentale in tema di illecito e anche di inadempimento.
il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, e 1227

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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