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La regolamentazione dell'ambiente nazionale italiano

La regolamentazione dell'ambiente nazionale italiano



IL QUADRO NORMATIVO ANTERIORE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N° 394. L'Italia è sempre stata tra gli ultimi stati europei a mettere mano ad una coerente opera di legislazione e regolamentazione dell'ambiente nazionale. Il primo riferimento legislativo in materia è quello della legge 1497 del 29 giugno 1939. in questa legge si parlava per la prima volta di norme di tutela del territorio, ed evidenziava come la bellezza naturale fosse da considerarsi un fattore estetico connesso al compendio naturalistico e non forma ed aspetto del territorio. Insomma un concetto ancora estremamente riduttivo. Nasce con questa legge anche la prima idea di piano paesaggistico con funzioni di tutela, affidato al Ministero dell'Istruzione, che in realtà aveva le mani legate perché non poteva creare alcunché senza adeguati decreti ministeriali di vincolo.
Sempre agli anni 30 e anche a quelli 20 risalgono le leggi che diedero vita a quelli che oggi chiamiamo parchi nazionali storici. Sono leggi che seppur emanate in maniera episodica e in assenza totale di un disegno normativo unitario, presentano delle finalità che sono più o meno comuni. Le leggi e i relativi parchi storici sono quattro:
- 1922 Parco Nazionale del Gran Paradiso → Regio Decreto 1524 del 3 dicembre 1922
- 1923 Parco Nazionale d'Abruzzo → Legge 1511 del 12 luglio 1923
- 1934 Parco Nazionale del Circeo → Legge 285 del 25 gennaio 1934
- 1935 Parco Nazionale dello Stelvio → Legge 740 del 24 aprile 1935
Anche parco e non era possibile rinvenire nelle singole leggi un collegamento tra autorità del parco e soggetti pubblici competenti, le finalità comuni a tutti e quattro erano la conservazione o il miglioramento della flora e della fauna, la preservazione delle speciali formazioni geologiche, la tutela del paesaggio e lo sviluppo del turismo (NON per il Gran Paradiso). Mancava anche ogni collegamento con gli enti e le collettività locali, anche se era normale in un periodo storico di forte centralizzazione .
L'ambiente solo dopo molti sforzi si affaccia sulla Costituzione Italiana. Se prima l'art.9 della Costituzione poneva tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, solo dopo enormi sforzi si è riusciti a far coincidere paesaggio con ambiente. Se prima cioè paesaggio aveva a che fare solo con criteri estetici, oggi coincide con ogni elemento naturale e umano che attiene alla forma esteriore del territorio. L'art. 9 è anche collegato ora con l'art. 32 che tutela il diritto alla salute.
Un primo tentativo di decentralizzazione delle competenze relative all'ambiente dallo Stato alle Regioni si affaccia solo negli anni 70, quando il concetto di regione diventa qualcosa di più concreto. Nasce il DPR 15 gennaio 1972 n°11 che se è vero che trasferiva alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di agricoltura e foreste e di caccia e pesca, lasciava allo Stato quelle riguardanti gli interventi di protezione della natura e dei parchi nazionali.
Solo con il DPR 616/7718 che trasferisce le competenze in materia di aree protette dallo Stato alle Regioni e con la conseguente facoltà delle medesime di creare parchi naturali, la situazione si sblocca. L'articolo 83 infatti trasferiva alle regioni le competenze di ambiente che prima erano dello Stato.
Altra importante legge è quella dell 8 luglio 1986 n°349 che istituisce il Ministero dell'Ambiente. La 349/86 fa un po' d'ordine nell'immenso mare di leggi e leggine competenza di ogni tipo di ministero.

Tratto da GEOGRAFIA di Gherardo Fabretti
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