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Il sistema giurisdizionalista


I rapporti chiesa-stato durante l'assolutismo sono disciplinati dal sistema giurisdizionalista: la rivendicazione cioè del sovrano di avere come propria ed irrinunciabile la giurisdizione sulla chiesa.
Diverso è l'atteggiamento verso la chiesa a seconda che si tratti del papato o della chiesa nazionale. Quanto al primo, il timore di ingerenze della curia romana è tale che lo stato, fuori dalla materia dogmatica si riserva di decidere di volta in volta se introdurre nel suo territorio norme pontificie. Quanto alla chiesa nazionale, la sua organizzazione è considerata un sostegno all'autorità regia.
Il sovrano rivendica una serie di diritti di intervenire nelle cose sacre. Vedoamoli:

L'intervento del sovrano nelle cose sacre sostanzia:
1. in un intervento di protezione della chiesa da parte dello stato e spesso direttamente del re
2. in un atteggiamento di difesa dello stato contro attività della chiesa che esso ritenga pericolose
3. può sequestrare i diritti patrimoniali di un ufficio ecclesiastico ove il detentore dell'ufficio non svolga attività conforma alle direttive regie.

dalla specifica posizione del sovrano di capo della chiesa nazionale derivano altri iura circa sacra: lo ius inspectionis è il diritto di suprema ispezione di tutta l'attività ecclesiastica che si svolga sul territorio dello stato; lo ius appellationis consente ad ogni ecclesiastico o fedele che si senta colpito da provvedimento ecclesiastico di ricorrere al sovrano perchè lo revochi. Deriva anche il riconoscimento del diritto del sovrano di nominare i vescovi
ostilità verso ordini e congregazioni religiose. In quanto dipendenti direttamente dalla chiesa di Roma, essi sono visti come milizie nemiche
grande importanza ha il riconoscimento da parte dello stato di norme canoniche attraverso il placet regio. Per esempio l'unica forma di matrimonio è quello religioso
Il sovrano ha un dominium eminens sui beni temporali della chiesa
vi è netta differenziazione tra religione dello stato e gli altri culti che non sono solo meramente tollerati ma i cui adepti hanno una diminuita capacità pubblica poichè non possono partecipare a cariche pubbliche.

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