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L’apporto dell’Europa alla libertà religiosa


L’Europa dopo le dichiarazioni ONU fornisce il primo concreto contributo a considerare il rispetto dei diritti e delle libertà della persona come irrinunciabile momento di civiltà giuridica. Il nuovo ordine giuridico dopo la seconda Guerra mondiale postula e accoglie il principio secondo cui il rispetto dei diritti umani trascende la sovranità nazionale e non può essere subordinato a fini politici o compromesso da interessi nazionali. I campi di sterminio e i gulag indirizzano le riflessioni intorno a una duplice esigenza: porre i diritti inviolabili della persona come prioritari e abbandonare il dogma che solo l’ordinamento dello stato debba disciplinare la vita dei rispettivi cittadini.
La prima forma di processo di integrazione europea riguarda gli stati che si raccolgono intorno al Consiglio d’Europa con il comune obiettivo di superare le devastazioni della guerra. Elementi fondamentali di questo processo la convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) adottata nel 50 dai paesi membri e il successivo protocollo addizionale di Parigi nel 52 trovano il loro massimo organo di giurisdizione nella corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, alla quale possono accedere cittadini e persone giuridiche che abbiano esperito gia rimedi giurisdizionali nei rispettivi ordinamenti nazionali.
La stessa CEDU è anche un riferimento essenziale per il secondo processo di integrazione europea che prende avvio con i trattati di Roma del 57, istitutivi della CEE e dell’EURATOM. La CEDU viene recepita nella carta dei diritti fondamentali dell’UE del 2000 che fa parte della costituzione europea parte seconda.
L’art 9 di detta convenzione riproduce fedelmente l’art 18 della dichiarazione universale statuendo che il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione include la libertà di cambiare religione o credo, di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente in pubblico o privato mediante il culto, l’insegnamento e l’osservanza dei riti. Le uniche restrizioni costituiscono le misure necessarie in una società democratica per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica e per la protezione de diritti e delle libertà altrui.
La Corte statuisce che lo stato non può porre differenze di trattamento tra le religioni a meno che vi siano giustificazioni oggettive e ragionevoli. Afferma inoltre che lo stato ha l’obbligo di tutelare la libertà religiosa e salvaguardare la pace religiosa.


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