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La libertà religiosa: i cittadini


La libertà religiosa considerata dal punto di vista giuridico si esaurisce nella facoltà spettante all’individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere a nulla; ed implica anche il diritto all’irreligione, all’aconfessionismo, alla miscredenza, all’incredulità.
La libertà religiosa in senso giuridico è conseguenza della libertà interiore di coscienza e comporta l’obbligo di ogni moderno stato costituzionale di predisporre le condizioni giuridiche perché ogni cittadino possa essere libero da costrizioni e interferenze e possa esercitare il suo diritto. Proprio perché il diritto di libertà religiosa può essere azionato anche nei confronti dello stato, esso è qualificato come diritto pubblico soggettivo.
Nella nostra costituzione il principale e di diretto riferimento normativo è all’art 19: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in ogni forma, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

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