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Kant: La legge morale e il diritto


Deve considerarsi pratico tutto ciò che è possibile per mezzo della libertà. Questa deve essere intesa come l’assoluta possibilità di determinarsi indipendentemente da qualsiasi movente di carattere empirico, sensibile, materiale.
La libertà si riferisce alla volontà che deve essere distinta dai desideri e dall’arbitrio. La volontà ha per oggetto un’azione avente valore oggettivo. In essa forma e contenuto si identificano. L’oggetto della volontà è la legge morale avente valore oggettivo e universale. La razionalità è il presupposto di ogni decisione della volontà libera, cioè che si determina indipendentemente dal condizionamento degli impulsi, desideri, interessi.
La legge morale conferisce all’individuo la personalità cioè lo rende autonomo e indipendente dal meccanismo della natura.
La caratteristica della legge morale è la sua purezza dato che nella sua determinazione non può intervenire alcun elemento che appartenga al mondo della sensibilità. La legge morale non può essere assunta in vista del perseguimento di alcun interesse e quindi non deve avere alcun rapporto con i nostri impulsi, desideri, sentimenti. L’unico sentimento che corrisponde alla legge morale è quello del dovere che ci innalza al di sopra di tutto il mondo sensibile e ci libera dal meccanismo della natura.

La legge morale è il fondamento dell’agire pratico, ciò che lo rende intellegibile come un tutto coerente e sistematico e funge da premessa delle considerazioni che attengono al comportamento dell’individuo volto a conseguire la felicità. Distingue il bene morale dalla felicità e il primo deve avere l’assoluto primato sulla seconda. La felicità è il godimento durevole delle vere gioie della vita.
Quello che dobbiamo fare per conseguire la felicità ci viene indicato solo dalla personale esperienza e non può essere determinato a priori.
I precetti di prudenza che sono finalizzati al conseguimento della felicità sono ricavati dall’esperienza ed hanno un valore di regola generale ma non di principi universali e quindi consentono eccezioni.
I precetti si riferiscono al comportamento degli individui volti al conseguimento della felicità, ai costumi intesi come maniera e modo di vivere. La metafisica dei costumi è quella disciplina che, sulla base dei principi della legge morale studia i rapporti che intercorrono tra la morale e il diritto in quanto regola le azioni esterne degli individui. La distinzione tra la morale e il diritto si fionda sul principio che la prima si riferisce alla determinazione interiore mentre il secondo riguarda la disciplina dell’azione esterna. Nella legge sussistono due elementi: il primo è l’obbligo in quanto si presenta come dovere, il secondo è l’impulso che determina l’individuo a compiere il dovere. Quando l’impulso si identifica con il dovere ci troviamo di fronte alla legge morale, quando scaturisce da un principio diverso dal dovere abbiamo una legge giuridica.
Alla morale e il diritto corrispondono la volontà e il libero arbitrio. La volontà è la determinazione che si riferisce al principio che regola l’azione, mentre l’arbitrio alla possibilità di attuare l’azione. La volontà è libera in quanto si adegua al principio secondo cui deve determinarsi. La volontà dinnanzi alla legge morale non ha possibilità di scelta: deve seguire la legge morale. L’arbitrio invece può essere detto libero in quanto si riferisce alla possibilità di compiere o non compiere l’azione ad opera delle vere e proprie scelte. L’arbitrio è la facoltà che corrisponde alla legislazione esterna, al diritto, e deve essere considerato libero.
Il diritto si riferisce alle azioni esterne degli individui e tra gli stessi individui e consente la coesistenza di più individui. Il diritto è l’insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio di uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro secondo una legge universale di libertà.
Il principio di libertà consente di individuare l’altro elemento fondamentale del diritto, cioè la coazione che si presenta come l’uso della forza, della costrizione, per impedire la libertà esterna che non si accordi con la legge universale di libertà. Il diritto stretto cioè quello che si riferisce alle azioni esterne si fonda sulla possibilità di costrizione esterna che possa coesistere con la libertà di ognuno secondo leggi generali.
la grande divisione del diritto è quella tra diritto naturale (che riposa su principi a priori) e diritto positivo (che promana dalla volontà del legislatore). Il diritto naturale è uno solo, la libertà dalla quale deriva l’uguaglianza (io posso essere costretto a fare solo ciò che a mia volta posso costringere l’altro a fare).

Tratto da STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE di Filippo Amelotti
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