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La Costituzione nel sistema delle fonti del diritto negli Stati nordici


Se è ancora presto per dire in che misura l’ingresso nell’UE modificherà la tradizione nordica, è certo utile ricordare un’ulteriore potenziale fattore di cambiamento, ossia l’aumentata importanza del controllo giudiziario di costituzionalità.
Per quanto tutti i Paesi nordici dispongano di Costituzioni rigide, in linea generale in controllo giudiziario di costituzionalità sull’attività del legislatore è stato sino ad oggi poco incisivo.
Sotto quest’aspetto, la posizione più arretrata è stata per molto tempo quella svedese/finlandese.
In Svezia la Costituzione del 1974 prevede un controllo diffuso di costituzionalità secondo il quale “se una corte o un altro organo pubblico rilevano che una norma è in conflitto con una disposizione della costituzione o di un’altra legge sopraordinata, tale norma può essere disapplicata”.
Tale controllo è però sostanzialmente disarmato dal prosieguo della stessa disposizione, ove si stabilisce che quando una norma provenga dal Governo o dal Parlamento (quindi, un atto legislativo o regolamentare) essa può essere disapplicata solo quando “il vizio è evidente”.
Dietro quest’approccio è facile intravedere la fortunata peculiarità di Stati che non hanno sperimentato le terribili derive del potere legislativo, vissute nei Paesi europei passati attraverso le dittature, a cui si è aggiunta in epoca social-democratica una certa diffidenza verso un potere, come quello giudiziario, privo di legittimazione democratica.
Anche qui è inevitabile osservare come tali presupposti siano inevitabilmente destinati a perdere la loro forza originaria.
Basti pensare al fatto che, attualmente, il legislatore svedese è sottoposto al controllo, per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie, dei giudici di Lussemburgo, la cui “legittimazione democratica” in prospettiva svedese è quantomeno dubbia.
Differente, almeno in linea di principio, è a questo riguardo la posizione di Norvegia e Danimarca dove, pur in assenza di disposizioni costituzionali esplicite, è da lungo tempo incontestato il potere delle corti di disapplicare una norma di legge in contrasto con la Costituzione, senza necessità di una particolare “gradazione” del contrasto.

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