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Le classificazioni degli ordinamenti in famiglie giuridiche: K. Zweigert e H. Kötz


K. Zweigert e H. Kötz propongono quale criterio distintivo delle varie famiglie giuridiche l’idea di stile.
Lo stile è un termine convenzionale che racchiude elementi già considerati in varia misura da altri studiosi.
Tali elementi sono 5:
1. Evoluzione storica: elemento particolarmente evidente se guardiamo agli ordinamenti di common law, che sono frutto di un cammino privo di interruzioni in cui il presente può essere spiegato e capito solo attraverso il ricorso alla storia.
Per quanto riguarda i diritti continentali, è più corretto individuare due filoni distinti, quello francese e quello tedesco: in quest’ultimo si è infatti sviluppata, nel XIX secolo, una tecnica giuridica formale che adottava concetti giuridici della massima precisione, e che non ha mai ottenuto grande seguito in Francia, la cui tradizione culturale era semmai più attenta agli aspetti politici e sociali.
2. Particolare mentalità giuridica: sia il diritto tedesco sia il diritto francese sono caratterizzati dalla tendenza all’astrazione della norma giuridica.
In Inghilterra, il diritto ha origine nel foro, ha carattere casistica e i grandi protagonisti sono i giudici.
3. Istituti giuridici particolari: possono essere così caratteristici da concorrere ad attribuire un certo stile a un sistema.
Nella common law sono peculiari istituti come il trust, o l’agency, o la consideration, il regime delle prove, ecc…; mentre nella civil law sono tipici istituti quali il negozio giuridico, la causa, l’abuso del diritto o l’arricchimento senza causa.
4. Fonti del diritto e metodi per la loro interpretazione: nelle varie famiglie giuridiche il rapporto tra le fonti varia e diverse sono le regole di interpretazione.
L’esempio classico è quello del diverso valore del diritto giurisprudenziale delle famiglie di common law e di civil law.
5. Ideologia: intesa come dottrina politico-economica, oppure come credenza religiosa incidente sul diritto.
In base allo “stile” dei vari sistemi, si ottiene la seguente classificazione:
i. sistema romanistica;
ii. sistema germanico;
iii. sistema anglo-americano;
iv. sistema scandinavo;
v. sistema dei paesi socialisti;
vi. ulteriori sistemi di diritto, in cui confluiscono sistemi tanto diversi tra loro come il diritto dell’estremo oriente, il diritto islamico, il diritto indù.

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