Skip to content

Le promesse unilaterali

Le promesse unilaterali


La promessa unilaterale che ha per oggetto un comportamento futuro è sufficiente per far sorgere un vincolo giuridico. La promessa è vincolante se viene inserita in un contratto e questo ha una causa, e questa è volta a realizzare una pura liberalità, e sia rivestita dalla forma solenne usata per la donazione. Il nostro ordinamento prevede che una promessa unilaterale produca degli effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge e non in tutti i casi.

• Promessa di pagamento: con la promessa unilaterale si accompagna la promessa di pagamento e con questa il debitore manifesta la consapevolezza di dover pagare il suo debito. Nel codice abbiamo una promessa di pagamento; la ricognizione del debito. Questi due non hanno il potere di far sorgere il debito se questo non esiste. Il nostro codice attribuisce a certe dichiarazioni o rilevanza solo sul piano processuale: infatti chi può vantare una promessa di pagamento o il riconoscimento di un debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
La ricognizione di un debito e la promessa di pagamento si presentano:
= in forma pura, cioè si intende la dichiarazione che ha ad oggetto solo ed esclusivamente l'osservazione di un debito che esiste; qui l'autore ha il compito di fornire una prova negativa.
= in forma titolata, cioè una dichiarazione che ha ad oggetto l'osservazione di un debito, cioè la consapevolezza del dichiarante di dover adempiere ad un debito di cui c'è l'esistenza. In questo caso l'autore ha l'onere di fornire una prova.
È diverso il caso in cui la dichiarazione titolata enunci anche il fatto costitutivo del debito oggetto di osservazione o che si promette di adempiere. Quindi, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento sono accompagnate da una connessione del fatto costitutivo del debito. Questa confessione è vinta solo se viene provato l'errore di fatto che determina la dichiarazione.

• Promessa al pubblico:
la promessa al pubblico è una promessa unilaterale vincolante: si intende la promessa di una prestazione fatta rivolgendosi al pubblico a favore di chi è nella stessa situazione e che ha compiuto la prestazione, cioè che ha compiuto una determinata azione. La promessa fatta al pubblico diventa vincolante non appena resa pubblica attraverso i vari mezzi di pubblicità.
= la promessa al pubblico è vincolante anche se non c'è accettazione da nessuno; è revocabile solo per giusta causa.
= l'offerta al pubblico: è una proposta di contratto che diviene vincolante e richiede l'accettazione da parte del pubblico. Quindi questa offerta è revocabile finché non è accettata.

• Titoli di credito: I titoli di credito hanno attribuito al loro documento una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento. I titoli sono di stato e del debito pubblico. Le obbligazioni emessa da spa; i titoli sono tipici e sono un documento (necessario) e il debitore non può pagare chi non esibisce il documento; il creditore che ha il documento ha diritto alla prestazione. Per i titoli di credito si parla del rapporto fondamentale; si rendono inopponibili al terzo acquirente del titolo; le eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre: il titolo di credito si caratterizza per l'autonomia del diritto che circola in esse incorporato.
Tra i titoli di credito distinguiamo:
= i documenti di legittimazione, che servono per identificare i soggetti che hanno diritto alla prestazione;
= i titoli impropri, che consentono il trasferimento del diritto.
I diritti incorporati nei titoli possono essere dei crediti pecuniari; o possono consistere in altri diritti. Il codice parla di titoli rappresentativi che indicano documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci. Questo documento dà il potere di avere la consegna delle merce e il potere di disporne con il trasferimento dei titoli. È il diritto incorporato nei titoli di partecipazione i quali attribuiscono i diritti corporativi o associativi.

Le caratteristiche del titolo di credito:
1. Letteralità: è il tenore letterale del titolo che determina la quantità, la qualità e le modalità attribuite al soggetto tramite il documento. La letteralità serve a proteggere il terzo. L'obbligazione che nasce da un titolo si chiama cartolare.
2. Autonomia: serve per tutelare l'affidamento del terzo cui il diritto venga trasferito.
3. Astrattezza: non è comune a tutti i titoli poiché alcuni titoli possono essere casuali, nei quali l'adempimento della prestazione è subordinato anche di fronte a terzi. I titoli astratti sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è irrilevante nei confronti del terzo possessore in buona fede.


Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.