Skip to content

Il rapporto di lavoro sportivo


Un altro rapporto speciale di lavoro subordinato, caratterizzato dalla qualità del datore di lavoro (società sportiva) e, insieme, dalla peculiare natura dell’attività prestata dal lavoratore, è quello intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti, regolato dalla l. 91/81.
La legge individua preliminarmente gli sportivi professionisti, stabilendo che sono tali “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”.
Va sottolineato che nel lavoro sportivo il vincolo della subordinazione ricorre soltanto in presenza di una prestazione di attività continuativa nel tempo.
A tale riguardo, infatti, in relazione agli atleti sono individuati 3 requisiti, la cui ricorrenza, anche non cumulativa, consente di qualificarne il rapporto di lavoro come autonomo:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le 8 ore settimanali, oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno.
Apparte la norma secondo cui l’assunzione dello sportivo professionista con contratto di lavoro può avvenire in modo diretto, il legislatore ha previsto che il contratto debba essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto-tipo, che deve essere predisposto dalle federazioni sportive nazionali; ogni eventuale clausola del contratto individuale contenente deroghe peggiorative viene sostituita di diritto da quella del contratto-tipo.
Il contratto individuale deve essere, poi, depositato dalla società stipulante presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione.
Esso non può contenere clausole di non concorrenza o limitative comunque della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.
Al rapporto di lavoro sportivo subordinato non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.
Si applicano, invece, l’art. 7 St. lav. rispetto alle sanzioni disciplinari erogate dalla società sportiva, ma non a quelle emesse dalle federazioni sportive nazionali.
Al rapporto di lavoro sportivo subordinato non si applicano nemmeno le disposizioni sul contratto di lavoro a termine.
È, infatti, espressamente previsto che il contratto possa avere una durata determinata, non superiore a 5 anni, e che ad esso possa seguirne un altro fra gli stessi soggetti.
È consentita, peraltro, in questi casi, la cessione del contratto da una società sportiva ad un’altra prima della sua scadenza purché lo sportivo-contraente ceduto vi acconsenta.
Non è stata, invece, esplicitamente sancita la necessità del consenso dello sportivo nella cessione del contratto a tempo indeterminato, ma la carenza di un disposto legislativo al riguardo può giustificarsi con la possibilità di recedere in ogni momento dal contratto.
Al riguardo va, anzi, precisato che la legge ha previsto l’abolizione del c.d. vincolo sportivo, consistente, come noto, in una notevole limitazione della libertà contrattuale dell’atleta professionista.
In un caso solo sussiste ancora una penetrante compressione dell’autonomia contrattuale dell’atleta: la legge attribuisce alla società o all’associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto alla formazione tecnica dell’atleta, il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico.
Un cenno conclusivo merita, infine, il “premio di addestramento e formazione tecnica”, che deve essere stabilito dalle federazioni sportive nazionali in favore della società o associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile allo scopo di compensare l’impegno speso da quest’ultima nella formazione dell’atleta.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.