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Il danno biologico e il mobbing: l’art. 2087 c.c. e l’art. 9 St. lav.


L’art. 2087 c.c. stabilendo che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, pone a carico del datore di lavoro uno speciale ed autonomo obbligo di protezione della persona del lavoratore.
La norma sottolinea l’implicazione della persona nella prestazione e reca una previsione ampia ed elastica, comprensiva non solo del rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, ma anche dell’introduzione e manutenzione di tutte le misure che siano idonee, nelle concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni ed eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori.
In virtù dell’obbligo sancito dall’art. 2087 c.c. l’imprenditore è vincolato a svolgere un’attività generale di prevenzione dei rischi derivanti dall’ambiente di lavoro.
Si tratta di un facere tendente a limitare il potere direttivo imprenditoriale nell’organizzazione del lavoro dei dipendenti.
Un simile dovere di rispetto della persona dell’altro contraente scaturisce per implicito dal principio della buona fede che entrambe le parti sono tenute ad osservare nella fase dell’esecuzione delle proprie obbligazioni (e ciò è all’origine della categoria dei c.d. obblighi secondato o doveri di protezione, distinti anche se collegati agli obblighi primari di prestazione).
L’art. 2087 c.c. tuttavia ha avuto scarso rilievo nella sua tipica funzione di prevenzione ed è stato solitamente invocato ex post in funzione risarcitoria di eventi dannosi già verificatisi.
Va segnalato che la Corte costituzionale ha affermato la rilevanza anche nel rapporto di lavoro del c.d. danno biologico.
Si tratta della menomazione dell’integrità psico-fisica della persona e dunque di una lesione del bene della salute costituzionalmente protetto, la cui tutela si riferisce all’insieme delle funzioni naturali della persona considerata nella sua esplicazione intellettuale e nelle relazioni sociali.
A questo riguardo va precisato che la Corte costituzionale aveva affermato che l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per il danno derivante da infortunio o malattia professionale, essendo posto a tutela del rischio di riduzione della capacità lavorativa, operava solo in relazione alla perdita di quest’ultima e non anche in relazione al danno biologico.
Sul punto, peraltro, è intervenuto il legislatore estendendo la tutela organizzativa anche al danno biologico e stabilendo che le prestazioni per il ristoro del suddetto danno sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Ciò ha importato anche l’estensione dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i casi di danno biologico derivante da infortunio o da malattia professionale.
Si deve invece ritenere che detta responsabilità permanga a carico del datore di lavoro al di fuori dall’area protetta dall’assicurazione obbligatoria.
La giurisprudenza ha poi riconosciuto l’autonoma risarcibilità del c.d. danno esistenziale causato dalla violazione dell’art. 2087 c.c. intendendo come tale il danno alla vita di relazione del lavoratore prodotto dal comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Di recente, si è sviluppato un dibattito intorno ad una nuova fattispecie produttiva di danni: il c.d. mobbing, che si manifesta allorché un soggetto tende a mettere un’altra persona in condizioni di inferiorità tale da lederne la dignità.
La dottrina e la giurisprudenza riconoscono in questi casi la ricorrenza di un danno non patrimoniale alla persona del lavoratore e cioè un danno di tipo morale, senza che venga necessariamente compromessa la sua salute psico-fisica.
Naturalmente è anche possibile che il danno psico-fisico si aggiunga al danno morale.
L’art. 9 St. lav. ha attribuito ai lavoratori il diritto di esercitare, a mezzo di proprie rappresentanze, il controllo sull’applicazione in azienda delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il contenuto del diritto attribuito ai lavoratori è innovativo, in quanto si può esplicare non solo attraverso il controllo sulle condizioni di lavoro esistenti, ma anche attraverso la promozione di nuove misure.

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