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Gli effetti del contratto nel diritto

Gli effetti del contratto fra le parti


Il contratto ha forza di legge fra le parti; non può essere sciolto che x mutuo consenso o x cause ammesse dalla legge. Il mutuo consenso è il nuovo e rinnovato consenso delle parti di sciogliersi dal vincolo negoziale.
Il contratto, inoltre, può consentire ad una delle parti o ad entrambe la facoltà di recesso unilaterale, ossia è un diritto soggettivo potestativo che attribuisce, nel momento di formazione del contratto, ad uno o ad entrambi i soggetti di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale (recedere dal contratto), finché il contratto non abbia un principio di esecuzione. Tale atto unilaterale non richiede l’accettazione dell’altra. Può scaturire quindi dalla volontà delle parti (convenzionale) o x legge (legale). Nel primo caso sono le parti che al momento della stipulazione di contratto convengono che una di esse potrà a certe condizioni recedere. Nel secondo caso è invece la legge ad attribuire il recesso in determinati contratti.


Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali; contratti consensuali e contratti reali


Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ad effetto traslativo: nei contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà, la proprietà si trasmette o si acquista x effetto di consenso delle parti. Se oggetto di contratto è una massa di cose, la proprietà passa secondo il principio consensualistico, e non occorre l’individuazione delle singole cose. Perciò:
il principio consensualistico sancisce che i contratti producono effetti dal momento in cui le parti raggiungono l’accordo, indipendentemente dalla consegna del bene o dal compimento di altre attività. Se invece si tratta di cose da trasportare si producono effetti dal momento della consegna. Es. quando l’oggetto di contratto sono merci da trasportare da un luogo ad un altro, il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna allo spedizioniere. Stabilire il momento di passaggio di proprietà è importante perché ad es. il rischio di perimento incombe sul proprietario.
I contratti che si perfezionano solo x l’accordo delle parti vengono definiti consensuali (nel senso che è necessario solo l’accordo tra le parti).
Gli altri vengono definiti reali e sono: il deposito, il comodato, il mutuo, il contratto costitutivo di pegno, x i quali il contratto si perfeziona solo con la consegna.
Se una parte, infine, concede, con successivi contratti, a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa, prevale tra essi quello che x primo ha conseguito il godimento della cosa.
Effetti del contratto:
Effetti REALI-> contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,o altri diritti.
La proprietà s’acquista x effetto del consenso delle parti (principio consensualistico) indipendentemente dalla consegna del bene (la proprietà si trasferisce x il solo consenso delle parti -compro una cosa, è mia anche se non ho ancora pagato-) o dalla controprestazione (se si tratta di cose da trasportare si producono effetti nel momento della consegna).
Effetti OBBLIGATORI-> contratti che producono solo fonti d’obbligazione tra le parti (mandato, locazione,comodato). La proprietà rimane al proprietario, non c’è trasferimento.


Gli effetti del contratto rispetto ai terzi


Il contratto x regola generale, vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi: nessuno può essere tenuto ad adempiere ad una obbligazione o può perdere un diritto contro la sua volontà. Segue questo principio la promessa del fatto del terzo. Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo, obbliga solo se stesso. Se il terzo rifiuta, il promittente dovrà indennizzare il danno subito dall’altro contraente. Es. X vende la propria quota e promette al compratore che anche Y venderà la propria quota, se Y non vuole venderla X dovrà risarcire il danno subito al compratore.
Il patto di non alienare, ossia rivendere il prodotto comprato, non vale per i terzi. Questo patto è valido solo entro certi limiti di tempo e se risponde a un interesse delle parti.
Il patto di prelazione invece sancisce che un soggetto si obbliga nei confronti di un altro x l’eventualità che s’intenda vendere un proprio bene: prima di alienarlo ad un terzo egli dovrà offrirlo, alle stesse condizioni, a chi ha contrattualmente conseguito il diritto di prelazione.
Il contratto si dice a favore di terzi quando una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte. Lo stipulante deve cmq avere un interesse in tale atto.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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