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Classificazione delle lesioni personali nel codice penale


1. Sulla base dell’elemento psicologico si distinguono:
a. lesione personale volontaria o dolosa;
b. lesione personale colposa.
2. Sulla base della durata della malattia si è soliti distinguere:
a. lesione personale lievissima: se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni (in questo caso il delitto è perseguibile a querela della persona offesa);
b. lesione personale lieve: quando la malattia a una durata maggiore di 20 giorni ma non superiore ai 40 (ove si tratti di lesione personale volontaria si procede d’ufficio e perciò sussiste per il medico l’obbligo di referto);
c. lesione personale grave: se la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge;
d. lesione personale gravissima: se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti.

L’art. 583 c.p. elenca in dettaglio le ipotesi aggravanti, tutte di grande interesse medico legale:
1. la lesione personale è grave
a. se dal fatto derivano malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni;
b. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
2. la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b. la perdita di un senso;
c. la perdita di un arto;
d. una mutilazione che renda l’arto inservibile;
e. la perdita dell’uso di un organo;
f. la perdita della capacità di procreare;
g. una permanente e grave difficoltà della favella;
h. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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