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Titolarità dell’obbligo e casi della presentazione del referto medico in giurisprudenza


    Il referto deve essere presentato da “chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria abbia prestato la propria assistenza od opera”.
Devono ritenersi obbligati non solo coloro che esercitano una professione sanitaria principale (medico, farmacista, veterinario, biologo) ma anche le integrazioni già illustrate.
Assistenza implica qualsiasi attività compiuta sul vivente, o quella effettuata sul cadavere oppure altre attività di interesse biologico.
    Il referto deve contenere l’esatta descrizione delle lesioni che si sono riscontrate, se possibile il giudizio diagnostico e in ogni caso il giudizio pronostico (la dizione “prognosi riservata” significa che al momento in cui presta la sua assistenza, il medico non è in grado di stabilire l’evoluzione o la durata della malattia).

Casi in cui si deve presentare referto: i delitti perseguibili d’ufficio


Il delitto è perseguibile d’ufficio e vi è di conseguenza obbligo di referto nei seguenti casi, di interesse medico legale:
a. delitti contro la vita;
b. delitti contro l’incolumità individuale;
c. delitti contro la libertà individuale;
d. delitti contro l’incolumità pubblica;
e. delitti contro la libertà sessuale;
f. interruzione della gravidanza;
g. delitti contro l’assistenza familiare;
h. delitti contro la pietà dei defunti.

Delitti per i quali non vi è obbligo di referto perché si esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

Sono:
a. uso delle armi in duello;
b. infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale;
c. rissa;
d. fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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