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Allgemeines Landrecht Prussiano del 1794 (ALR)


Se volgiamo lo sguardo ai territori tedeschi, la cui caratteristica principale è la frammentazione, notiamo che partecipano al movimento della codificazione portandovi un contributo autonomo che non è mai la rivoluzione come fatto politico.
In Prussia e in Austria, la codificazione ha alle spalle il giusnaturalismo razionalista di sovrani illuminati, rispettivamente Federico II e la sua contemporanea Maria Teresa.
La prima codificazione è quella prussiana, l’Allgemeines Landrecht fűr die Preussischen Staaten.
Essa è diversa da tutte le altre perché aspira a raccogliere ed esporre tutto il diritto, da quello costituzionale e al diritto ecclesiastico, al diritto civile, e non il solo diritto privato, e perché, con i suoi 17000 articoli, si propone di disciplinare nel dettaglio ogni possibile fattispecie.
Federico II riprese decisamente l’idea di un progetto di codice che già era stata di Federico Guglielmo I, con due obiettivi precisi: sul piano formale quello della razionalità e chiarezza della norma; sul piano sostanziale quello di fondare la norma stessa sulla ragione naturale e sulle tradizioni costituzionali dei singoli territori.
La guerra dei sette anni rinviò la realizzazione di un progetto.
Un primo progetto fu sottoposto al vecchio sovrano nel 1786, ma non ne raccolse l’approvazione; rielaborato, fu portato all’attenzione, nel 1787, del pubblico tedesco e quello di tutta Europa.
Un’ulteriore rielaborazione, sulla base delle osservazioni raccolte, ebbe luogo fra il 1787 e il 1790, finché dopo varie vicissitudini e rinvii, l’ALR fu pubblicato nel 1794 sotto l’Imperatore Federico Guglielmo II.
Il codice prussiano si articola in una introduzione contenente norme generali di più evidente matrice giusnaturalista (in particolare, si segnalano, norme che sanciscono la prevalenza del bene comune sugli interessi individuali; che i diritti degli uomini sono fondati sulla libertà naturale che ciascuno ha di perseguire il proprio bene senza ledere il diritto altrui; che i diritti del singolo traggono la loro origine dalla nascita, dal ceto (stand) e dagli atti a cui la legge attribuisce efficacia costitutiva).

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