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La dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto


Il d.p.r. 322/98 impone al contribuente di presentare la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente.
L’obbligo sussiste anche per i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili, mentre ne sono esonerati quelli che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta.
Sono esonerati altresì dall’obbligo in questione i produttori agricoli dispensati dagli adempimenti IVA, gli esercenti giochi e spettacoli che si sono avvalsi della facoltà di determinazione forfettaria dell’imposta dovuta, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fine di lucro e le associazioni pro-loco che abbiamo optato per l’esonero dagli adempimenti IVA.
Per quanto riguarda il contenuto, la dichiarazione deve indicare, oltre ai dati idonei a identificare il contribuente, gli altri elementi necessari per determinare l’ammontare delle operazioni e dell’imposta nonché quelli occorrenti per l’effettuazione dei controlli e quelli stabiliti dall’amministrazione finanziaria con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
La legge prevede, inoltre, che anche nella dichiarazione in esame siano inserite alcune determinazioni a carattere volitivo, concernenti talvolta il sistema di determinazione della base imponibile e/o il regime degli obblighi contabili, oppure relative ai risultati della liquidazione del tributo.
La dichiarazione deve essere redatta in conformità ad un apposito modello approvato con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze e sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale a pena di nullità.
Le modalità di presentazione della dichiarazione ricalcano in larga misura quelle già esposte in materia di imposte sui redditi.
È utile, da ultimo, far presente che il legislatore pone a carico dei soggetti IVA alcuni adempimenti formali che si sostanziano, tra l’altro, nella presentazione di dichiarazioni formalmente autonome rispetto a quella annuale ma anche esse funzionali all’applicazione del tributo: in particolare trattasi delle dichiarazioni con le quali debbono essere denunciati l’inizio dell’attività con l’indicazione dei dati di identificazione degli elementi oggettivi e soggettivi, la variazione di detti elementi, e la cessazione dell’attività; nonché di quelle previste per gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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