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La riscossione delle imposte sui redditi: l’iscrizione a ruolo


Il carattere residuale della riscossione per il tramite dell’iscrizione a ruolo comporta che questa sia da effettuare nei casi previsti dalla legge:
a. a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b. quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
È dato precisare che il sistema di riscossione in esame trova applicazione per le imposte, oltre che per i relativi interessi e sanzioni, per le quali non sono previsti né la ritenuta diretta né il versamento diretto, e quindi alla luce della vigente disciplina:
i. per le imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata;
ii. per le maggiori imposte dovute ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73;
iii. per le maggiori imposte dovute in via provvisoria o definitiva sulla scorta degli atti di accertamento emanati dagli uffici o dalle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.
Punti salienti della disciplina dei ruoli sono i seguenti:
a. i ruoli, nei quali sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi, si distinguono in ordinari e straordinari; questi ultimi sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione ed hanno ad oggetto l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se non definitivo;
b. l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano i concessionari; il ruolo è sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato; con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo;
c. la legge non prevede la notifica dei ruoli, disponendo che il concessionario notifichi al debitore iscritto a ruolo, o al coobbligato nei confronti del quale procede, la cartella di pagamento; notifica che, a tenore delle disposizioni in tema di contenzioso tributario, assume particolare rilevanza, essa valendo come notifica del ruolo ai fini del decorso del termine perentorio stabilito per la sua impugnativa;
d. non è più previsto alcun termine per l’iscrizione a ruolo, bensì termini di decadenza differenziati a seconda delle ipotesi per la notifica della cartella di pagamento;
e. il d.p.r. 602/73 riconosce all’ufficio competente il potere di concedere, su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno; e al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di sospendere la riscossione per non più di 12 mesi se si verificano situazioni eccezionali a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio.
Inoltre, il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia l’ufficio competente ha facoltà di disporla in tutto o in parte sino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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