Skip to content

La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate

La riforma del 2003 ha introdotto forme di tutela degli azionisti esterni e dei creditori delle società controllate contro possibili abusi della controllante, che induca le prime al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio (ad es. acquisto a prezzi vistosamente superiori a quelli del mercato di prodotti della capogruppo, vendita sottocosto di propri prodotti alla stessa). Tuttavia non si possono ignorare i vantaggi che l'appartenenza ad un gruppo procura alle società controllate, come la sicurezza delle vendite, l'eliminazione degli oneri di commercializzazione, l'assistenza finanziaria.
Resta fermo nel nostro ordinamento il principio cardine della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo.
L'indipendenza formale porta ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica di gruppo. Questo principio comporta però che la capogruppo non  può legittimamente imporre alle società figlie il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate.
Le decisioni (dell'assemblea o degli amministratori) delle società controllate ispirate da un interesse di gruppo devono essere adeguatamente motivate. L'ordinamento stabilisce che le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento devono essere motivate da una puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.
Esiste una specifica disciplina per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla capogruppo, al fine di evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri creditori sociali (il rimborso di tali finanziamenti è subordinato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori).
Si dà per scontato che le holding impartiscano delle direttive, ciò è lecito se non si traduce in una politica societaria capace di nuocere le società figlie, se ciò avviene sono responsabili nei confronti di soci e creditori sociali ed è una responsabilità extracontrattuale della capogruppo, in cui in fatto illecito imputabile è la violazione di corretta gestione.
Le società che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale.
Rispondono inoltre, in solido con la capogruppo, sia coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo, sia coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio.
Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, laddove ci siano dei vantaggi compensativi in capo ai soci delle società.
La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza , e mediante l'iscrizione nel registro delle imprese in un'apposita sezione.
La riforma del 2003 riconosce inoltre il diritto di recesso: 
 - quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
-  quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
-  all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.