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Hamilton, Madisone e Jay: Il Federalista


In occasione del dibattito che si svolse per le elezioni delle assemblee che avrebbero dovuto approvare o no il testo costituzionale, comparvero su alcuni giornali di New York 85 articoli in difesa della federazione che furono raccolti da uno degli autori, Hamilton (gli altri due sono Madison e Jay) in volume del 1788 con il titolo il Federalista. Lo stato federale è presentato come un progetto che consente di costruire una grande democrazia repubblicana.
Il federalista svolge una esposizione compiuta del nuovo sistema federale sulla base di una critica delle considerazioni degli avversari dell’Unione. Può essere divisa in 4 parti:
1. illustra la necessità dell’unione come garanzia della prosperità politica; della difesa di interventi delle potenze straniere; stabilità degli ordinamenti dei singoli stati; difesa dell’incremento del commercio; istituzione di un adeguato sistema tributario.
2. tratta dell’improrogabile esigenza di stabilire un governo nazionale per garantire la difesa comune; per realizzare un potere generale di tassazione e reperire i mezzi necessari per conseguire i fini comuni.
3. sono esaminati i principi sul quale si fonda il nuovo ordinamento costituzionale e i poteri conferiti all’unione; i limiti imposti ai singoli stati
4. c’è un’analisi dell’organizzazione e dei reciproci rapporti tra i tre poteri sui quali si struttura la costituzione federale: legislativo distinto in camera dei rappresentanti e senato, l’esecutivo cioè il presidente USA, il giudiziario cioè la corte suprema.


Il campo della politica è l’individuazione degli interessi permanenti della comunità e lo studio dei mezzi più idonei a garantirli.
Gli interessi permanenti ella comunità devono essere mantenuti e distinti da quelli temporanei per i quali si richiedono provvedimenti singoli che non hanno alcun rapporto tra di loro e che rientrano nell’ambito della buona amministrazione. Per i primi invece occorre fissare e mantenere una precisa condotta politica per il conseguimento di un unico fine.

Il sistema federale e la sua costituzione hanno come fine ultimo il governo della ragione che deve essere garantito contro all’insorgere e al prevaricare delle passioni e degli interessi di parte che possono attenuare o anche travolgere il buon senso del popolo che potrebbe reclamare provvedimenti contrari ai suoi interessi e a quelli della comunità.
La democrazia repubblicana espressa nella costituzione federale deve essere concepita in modo da realizzare un regime politico che non solo si basi sui fondamentali principi di libertà ma che ripartisca e riequilibri i poteri in modo che nessuno di essi possa varcare i limiti costituzionali.
Riconoscono che il potere più forte è i legislativo, interprete tramite la camera dei rappresentanti delle istanze e richieste delle masse popolari. Gli organi deliberati devono essere costituiti da un numero ristretto di membri qualificati. Tanto più grande sarà l’assemblea, tanto maggiore sarà l’ascendente della passione sulla ragione.
La politica deve essere unita a uno studio attento della natura umana e del ruolo che le passioni hanno nel comportamento degli uomini. Non bisogna illudersi che il regime repubblicano solleciti un tale impegno etico-civile da parte del popolo da spegnere qualsiasi spirito di parte o da far tacere la voce degli interessi particolari impedendo il formarsi di fazioni: è la libertà che favorisce la diversità degli interessi e delle opinioni e non si può certo eliminare la libertà per impedire il sorgere delle fazioni cioè un gruppo di cittadini che siano spinti da un comune impulso di passioni e interessi in contrasto con i diritti di altri cittadini o della comunità.

Non si tratta più di considerare la democrazia come un regime politico in cui acquista un valore preponderante il principio dell’uguaglianza, della partecipazione diretta dei cittadini al legislativo, del controllo esercitato dagli stessi sul governo. Una democrazia, un governo repubblicano presuppongono uno stato con un territorio molto limitato. La nuova democrazia americana che opera su un vasto territorio deve essere fondata su una sistematica articolazione dei diversi centri di potere che consentono l’attuazione del principio della sovranità popolare. Sia il governo nazionale-federale che quello dei singoli stati come le amministrazioni locali debbono fondarsi sull’elezione popolare. Dal presidente degli Stati Uniti sino al sindaco sel più sperduto villaggio, tutti devono ricevere il loro potere dalla volontà dei loro cittadini. La democrazia ha il suo vero fondamento nello spirito di autonomia, di indipendenza, di libera iniziativa che si attua nel sistema delle ampie autonomie locali.
L’ordinamento federale consente di formare un governo nazionale stabile e forte e di limitarlo e controllarlo mediante il governo dei singoli stati che a loro volta sono sindacati dalle rispettive amministrazioni locali.

Il Federalista sottolinea l’importanza dell’esecutivo ai fini dell’unità e stabilità dell’Unione. I poteri del presidente sono amplissimi ma devono essere esercitati nell’ambito della costituzione e delle leggi. Il legislativo mantiene sotto un continuo controllo l’esecutivo. Il legislativo tende ad estendere la sua influenza e a concentrare in sé la sostanza degli altri 2 poteri: ecco perché il legislativo deve essere contenuto e frenato dall’indipendenza e dall’autonomia dell’esecutivo e del giudiziario.
Una delle preoccupazione degli autori del federalista è di evitare lo strapotere dell’assemblea legislativa. La volontà popolare in quanto sovrana trova nel legislativo la sua diretta espressione: essa quindi tende a farne il centro di tutte le decisioni e in tal modo il principio della divisione e distinzione dei poteri è svuotato di contenuto. Occorre contenere la tendenza della democrazia a radicalizzarsi per rendere il sistema costituzionale stabile. A tal fine il legislativo è strutturato in due diverse assemblee con caratteristiche diverse: la Camera dei rappresentanti e il Senato. L’una rappresenta il popolo americano nella sua unità, l’altro i singoli stati su un piano di parità. I loro membri sono scelti con procedure elettorali diverse. Grazie al bicameralismo il legislativo si mantiene nei limiti prefissati dalla costituzione assicurando il corretto funzionamento del sistema.
Un altro impedimento a che il legislativo invada a sfera degli altri due poteri sono le norme che prevedono una particolare procedura per la modifica della costituzione: si sancisce così il principio che l’attività legislativa deve svolgersi nell’ambito dei limiti fissati dalla costituzione: il ricorso alla Corte Suprema cui è affidato il giudizio di costituzionalità delle leggi rende operante questa essenziale tutela.

Tratto da STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE di Filippo Amelotti
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