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Le disposizioni del TFUE in materia di trasporti


Si apre con delle considerazioni generali:
- esiste una competenza legislativa esclusiva dell’UE in quei settori espressamente indicati nel TFUE e nel TUE: gli stati membri possono legiferare solo se autorizzati dall’UE oppure per dare attuazione agli atti normativi comunitari;
- esiste una competenza concorrente, diversa da quella del nostro ordinamento: UE e stati membri possono entrambi adottare atti normativi vincolanti, ma ovviamente se l’Unione ha già legiferato, non lo possono più fare gli Stati membri;
- esiste una competenza in capo all’UE di solo coordinamento o completamento dell’azione degli Stati membri che non può arrivare a sostituirsi alla loro competenza.
Il TFUE prosegue elencando i settori facenti parte dei tre tipi di competenze: i trasporti e le reti transeuropee fanno parte della competenza concorrente, la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno sono di competenza esclusiva dell’UE. Inoltre, viene data molta importanza ai trasporti, tant’è che gli obiettivi dei trattati sono perseguiti nel quadro di una politica comune dei trasporti; ma le norme contenute nel Titolo VI, Parte III, sono specifiche e applicabili ai soli trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, necessitando, quindi, di atti normativi derivati per la loro puntuale attuazione, compito affidato al Parlamento europeo e al Consiglio (emanare norme comuni concernenti aspetti riguardanti ai trasporti internazionali, all’ammissione dei vettori non residenti ai traffici di cabotaggio, alla sicurezza dei trasporti…): sono queste la principale fonte della normativa comunitaria in materia di trasporti.

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