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La questione dell’applicabilità ai trasporti marittimi ed aerei dei principi generali del TFUE e delle norme sulla concorrenza


Sono il Parlamento europeo e il Consiglio che emanano le opportune disposizioni per la navigazione marittima e per quella aerea, ma non era chiaro sul come potessero muoversi nella legiferazione. Interviene la Corte di Giustizia, che afferma che l’esclusione dei trasporti marittimi e aerei dal campo di applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel Titolo dei trasporti non implicava che tali modalità di trasporto non dovessero essere assoggettate ai principi generali contenuti nel Trattato e soprattutto al principio della libera circolazione di persone, servizi e capitali; non specifica, però, se ci fossero delle eccezioni nell’applicazione dei principi generali del Trattato. Problema risolto dieci anni dopo con una sentenza che ha definitivamente chiarito l’applicabilità delle disposizioni del Trattato in materia di libera concorrenza ai trasporti, compresa la navigazione marittima e aerea.

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