Skip to content

L’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA


Una particolare attenzione con riferimento al capitolo delle spese va dedicata alle anticipazioni di tesoreria: queste rappresentano dei debiti a breve scadenza verso il tesoriere, a cui l’ente pubblico ricorre al fine di ridurre la tensione finanziaria causata da una mancanza di liquidità che duri per limitati periodi di tempo.
Il tesoriere dell’ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all’ente locale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Il tesoriere può concedere anticipazioni di cassa entro un limite massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate relative ai primi tre titoli di entrata, accertate nel penultimo anno precedente quello della richiesta.
Nel caso di comuni, province, città metropolitane e unioni di comuni, il titolo primo comprende le entrate tributarie, il titolo secondo le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, il titolo terzo le entrate extra tributarie. Nel caso invece delle comunità montane, vengono considerate soltanto le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato,della regione e di altri enti pubblici, riportate nel titolo primo del bilancio, e quelle extra tributarie, riportate al titolo secondo.
L’importo dell’anticipazione non può superare un certo ammontare, subordinato al soddisfacimento di 2 condizioni:
- l’importo massimo dell’anticipazione non deve superare i 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente quello della richiesta;
- il tesoriere, prima di concedere anticipazioni, accerta il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all’azienda pubblica ed accese presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.
Le anticipazioni di tesoreria possono essere concesse anche oltre i limiti indicati, quando la deroga viene riconosciuta tramite una legge specifica: in questo caso il rimborso avverrà non a carico del bilancio dell’ente medesimo, ma di quello dello Stato che lo effettuerà emettendo titoli di debito pubblico. Il tesoriere, a conclusione dell’operazione di ripiano del disavanzo dell’ente, si ritroverà in portafoglio i titoli di Stato che sostituiscono il suo credito verso l’ente.

Tratto da TESORERIA PUBBLICA IN ITALIA di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.