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Appalto e trasporto


L’appalto, sebbene sia un tipo contrattuale a struttura unitaria, l’oggetto della sua prestazione caratteristica non è tipicamente determinato e può quindi comprendere qualsiasi possibile opera o servizio (art.1655 c.c.): è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro. Pertanto, a seconda delle opere o dei servizi da eseguire, ne deriva una grande varietà di possibili specificazioni (concettualmente anche il trasporto rientra nell’appalto, ma ne è in pratica distinto). Lo stesso contratto di trasporto è già una specie di appalto, qualificato da una prestazione tipica di trasferimento, che è stata svincolata dal ceppo originario della locatio operis per renderlo contratto autonomo. Quindi, quando l’opus dedotto in contratto è un trasporto, si avrà un contratto di trasporto e non di appalto, se l’opus dedotto in contratto è diverso dal trasporto, si avrà un contratto di appalto, ma non si avrà mai un contratto di appalto di servizi di trasporto. In generale, è soggetto sia alle norme della species del trasporto, sia alle norme dedicate al genus dell’appalto, con la prevalenza delle prime sulle seconde in base al principio della prevalenza della norma speciale sulla norma generale.

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