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Definizione di garanzia in ambito giuridico

Il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi (cioè le imperfezioni del bene dovute alla sua produzione o alla sua conservazione) sono tali da rendere il bene inutilizzabile o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
La garanzia non è dovuta se al momento del contratto, il compratore trattandosi di vendita di cosa specifica conosceva i vizi della cosa.
Il compratore deve denunciare l’esistenza dei vizi entro 8 giorni, ma se al compratore viene consegnato un bene radicalmente diverso da quello che era previsto nel contratto, egli può chiedere la risoluzione del contratto, che non è soggetta ne a decadenza per mancata tempestiva denunzia, ne al breve termine di prescrizione annuale.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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