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Fonti del diritto: normativi

FONTI DEL DIRITTO:  NORMATIVI


I normativi sono sul gradino più basso delle fonti del diritto. Essi creano norme di diritto positivo non scritto. Sono definiti un fatto, ossia un evento giuridicamente rilevante e produttivo di norme giuridiche.
Nascono dal contesto sociale e si definiscono come un comportamento costante e generalizzato dei consociati .
Due elementi sono essenziali: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo.
L'elemento oggettivo è costituito da un comportamento costante e generalizzato dei consociati; l'elemento soggettivo è costituito dalla convinzione che quel comportamento sia obbligatorio.
La consuetudine contra legem non può derogare ad una norma di legge; la consuetudine secundum legem è la norma scritta che abilita come fonte di diritto la consuetudine, che può operare nei limiti stabiliti dalle stessa fonte primaria; la consuetudine praeter legem è un uso normativo che si pone come la fonte di una materia.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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PAROLE CHIAVE:

Fonti del diritto
normativi