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Gli orientamenti dottrinali successivi alla teoria di Scialoja: dal diritto della navigazione al diritto dei trasporti


La dottrina successiva a Scialoja ha dimostrato l’insoddisfazione della dogmatico giuridica fondata su un dato solo fattuale.
C’è stato che, pur affermando di seguire le indicazione di Scialoja, ha teso a restringere l’oggetto del diritto della navigazione, fondandolo sul concetto di esercizio, definito come attività organizzata inerente all’impiego della nave e dell’aeromobile in base alla destinazione ad essi propria, rivolta al conseguimento di un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio dell’esercente o da questo assunto come proprio e accompagnata dall’incidenza del rischio. Viene mantenuta in vita la centralità del mezzo, ma si sono inclusi nella materia solo quegli aspetti che ne sono un presupposto specifico o che sono connessi in funzione strumentale specifica, dichiarando estranei i presupposti generici di altri diritti. Si arriva così alla soggettivazione del diritto della navigazione, estromettendone un notevole numero di disposizioni di carattere amministrativo, penale, processuale e di diritto internazionale privato.
Vari orientamenti sono comunque accomunati dall’affermazione dell’autonomia del diritto della navigazione, con la conseguenza che si hanno separazione e frantumazione tra le varie discipline del trasporto. Hanno esaltato alcune specifiche caratteristiche della normativa, ricollegandosi ai rischi che l’esercizio comporta, rinnovando il richiamo essenziale al mezzo e alla tecnica di cui è manifestazione.
Il cambiamento del contesto tecnico-economico ha portato a una riconsiderazione critica dell’autonomia del diritto della navigazione, tornando al diritto marittimo.
Altra dottrina ha avuto il coraggio di contestare il principio dell’autonomia, ponendo in rilievo come anche i formali assertori di questa l’abbiano ricondotta nell’ambito di un principio di specialità, con contorni sempre più sbiaditi e meno definiti e l’esigenza di un’integrazione delle disposizioni peculiari del fenomeno marittimo con le norme di diritto comune, di diritto internazionale uniforme e con i principi della tradizione.
Si apre così la strada a una visione unitaria del diritto dei trasporti, perché i connotati del fenomeno del trasporto in senso tecnico e dell’esercizio del veicolo sono presenti e rilevanti anche in altri campi, ampliandosi il settore. Unitarietà da affermare sotto il profilo fattuale ed economico, con la centralità dell’impresa di trasporto e del contratto di trasporto, i due cardini fondamentali, a cui si aggiunge l’intervento pubblico per il perseguimento delle esigenze fondamentali dello sviluppo e della sicurezza dei trasporti: per questo è importante la compresenza di profili privatistici e pubblicistici.

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