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L’applicazione giurisprudenziale dell’art. 36 cost.


L’importanza dell’art. 36 cost. è soprattutto nella sua applicazione giurisprudenziale.
In effetti, la norma ha un contenuto programmatico e dunque, al pari delle altre norme costituzionali, è vincolante nei confronti del potere legislativo (c.d. norma-direttiva).
Tuttavia, nel nostro ordinamento, in assenza di una legislazione determinatrice dei minimi salariali, è merito della giurisprudenza avere individuato, estraendola dal contenuto programmatico dell’art. 36 cost., una sua funzione precettiva e perciò direttamente vincolante nei confronti dell’autonomia privata.
Secondo la giurisprudenza è da ritenere conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza la retribuzione equivalente a quella prevista dai contratti collettivi applicabili alla categoria o al settore produttivo cui appartiene il prestatore di lavoro; peraltro la stessa giurisprudenza non si è sottratta all’applicazione dell’art. 36 cost. pure in assenza di un contratto collettivo della categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ed ha fatto riferimento al contratto collettivo previsto per categorie affini.
Si può dire che all’origine dell’affermazione della natura precettiva dell’art. 36 cost. ci sia stata la volontà politica della giurisprudenza di supplire, attraverso una operazione interpretativa, all’assenza di un sistema attuativo dell’art. 39 cost. che riconosca ai contratti collettivi un’efficacia generale ed inderogabile.
Ed infatti, mentre il contratto collettivo, nella sua parte normativa, è di per sé ritenuto vincolante per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ovvero sul presupposto di un atto anche tacito di recezione volontaria nel contratto individuale, per ciò che attiene alle clausole retributive il precetto dell’art. 36 cost. spiega la sua efficacia sostitutiva dell’autonomia privata e il contratto collettivo vede espandere la propria efficacia anche oltre la cerchia degli iscritti grazie all’intervento del giudice.
Si deve sottolineare che secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 cost., il giudice ha il potere di discostarsi dai minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva e di riconoscere al lavoratore una retribuzione anche inferiore rispetto a questi ultimi, purché fornisca adeguata motivazione.

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