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La distinzione tra operai ed impiegati


La distinzione tra impiegati ed operai prevista dall’art. 2095 c.c. sulla base della precedente definizione della legge impiegatizia, appare alquanto sfumata sul piano dell’organizzazione del lavoro.
Le proposizioni definitorie vengono desunte dall’art. 1 r.d.l. 1825/24: la distinzione di fondo è quella tra lavoro prevalentemente manuale, proprio della categoria operaia, e lavoro prevalentemente intellettuale, caratteristico degli appartenenti alla categoria impiegatizia.
Ma oggi, l’impiegato svolge non di rado un lavoro meccanizzato e ripetitivo simile a quello dell’operaio e l’operaio svolge un lavoro che può essere notevolmente più intellettuale di quello di molti impiegati.
La dottrina ha affermato che la distinzione si deve rinvenire nel fatto che l’operaio collabora nell’impresa, in quanto svolge l’attività produttiva, mentre l’impiegato collabora all’impresa, in quanto contribuisce all’organizzazione dell’attività produttiva.
In realtà, impiegato era colui che sapeva utilizzare simboli grafici (leggere, scrivere, ecc…) ed in effetti la linea discriminante, fino a pochi anni prima del ‘900, è stata proprio questa: l’operaio era un lavoratore analfabeta e come tale incapace di usare i mezzi simbolici della scrittura che, viceversa, l’impiegato conosceva e usava.
Proprio perché ormai obsoleta sul piano sociale e produttivo, la distinzione tra categoria impiegatizia e categoria operaia, però, aveva finito per avere come effetto la formazione di una artificiosa gerarchia di qualifiche cui non corrispondevano reali differenze nelle mansioni tra lavoratori.
Così si è venuta avvertendo l’esigenza del suo superamento attraverso l’instaurazione di un nuovo sistema di classificazione professionale non più fondato sulla separazione fra operai e impiegati (l’inquadramento unico).
Tale obiettivo è stato raggiunto sotto la spinta del sindacalismo operaio nella contrattazione collettiva di quasi tutte le categorie nel corso degli anni ’70.

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