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Profilo contenutistico della dichiarazione annuale dei redditi


Venendo ora a considerare il profilo contenutistico della dichiarazione annuale dei redditi, essa deve innanzitutto indicare una serie di dati idonei ad identificare correttamente il contribuente: in specie, quanto alle persone fisiche, le generalità, il comune di residenza, lo stato civile, ecc…; per i restanti soggetti, la natura giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, ecc…
La dichiarazione inoltre deve contenere:
a. l’indicazione degli elementi attivi e passivi ai fini della determinazione della base imponibile (in mancanza della quale i redditi relativi si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni), ivi compresi gli oneri deducibili;
b. la liquidazione dell’imposta o delle imposte conseguentemente dovute a seguito dell’introduzione dell’obbligo per il contribuente di provvedere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, al versamento del tributo corrispondente all’imponibile; a
c. a seguito di successivi interventi normativi, il contenuto della dichiarazione dei redditi si è ulteriormente ampliato e diversificato.
In particolare, è stato introdotto l’obbligo di esporre in dichiarazione tanto l’ammontare dei trasferimenti da e verso l’estero effettuati in corso d’anno, quanto gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero; l’esposizione in dichiarazione delle singole plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, di titoli rappresentativi di merci, di valute, di partecipazioni ad organismi ad investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo, ovvero derivanti dalla cessione o dalla chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale nonché dei redditi derivanti dai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati realizzati nel periodo di imposta ad opera dei contribuenti;
d. nella dichiarazione, inoltre, trovano posto una serie sempre più numerosa di determinazioni volitive concernenti a volte il sistema di tassazione, altre volte i criteri di determinazione della base imponibile, altre volte ancora i risultati della liquidazione dell’imposta con particolare riguardo alle modalità di spendita del credito immediato, riporto agli esercizi successivi del computo di esso, ovvero, all’interno dei gruppi societari, cessione dello stesso a favore di altra società del gruppo;
e. la dichiarazione dei redditi è, ancora, destinata a raccogliere una particolare tipologia di determinazioni volitive: si è previsto che i contribuenti possano esprimere in sede di dichiarazione la propria scelta in ordine a chi (tra Chiesa Cattolica, Stato, e altre confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa) deve essere destinatario della quota dell’otto per mille dell’IRPEF destinata ad un insieme di finalità di tipo umanitario e solidaristico e al sostentamento del clero cattolico.
È stata prevista, inoltre, la facoltà di devolvere il cinque per mille dell’IRPEF a sostegno del volontariato e del finanziamento della ricerca;
f. i contribuenti devono indicare nella dichiarazione dei redditi, per ciascun fabbricato, tutti i dati identificativi degli immobili posseduti, nonché l’importo dell’imposta comunale sugli immobili assolta nell’anno precedente;
g. infine, deve essere segnalato come nella dichiarazione dei redditi confluiscono anche particolari dichiarazioni di terzi.
Si tratta del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria.
Il visto di conformità e l’asseverazione possono essere rilasciate dai CAF o dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La certificazione tributaria è invece emessa solo dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro con almeno cinque anni di anzianità.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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