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La difesa della razza nella scuola italiana

15 novembre 1938

Il RDL n.1779 («Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana»), redatto personalmente dal ministro per l'Educazione nazionale Bottai e dallo stesso Mussolini, si propone di coordinare in un testo organico tutte le norme relative alla «Scuola italiana». Così è previsto che per «qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, [...] né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza». La disposizione richiama quasi per intero l'art.1 del RDL 1390/1938, con la differenza che stavolta l'"arianizzazione" si estende a tutte le scuole, quindi anche a quelle private («purché frequentate da alunni italiani»), ed investe non solo gli insegnanti, ma tutto il personale scolastico («a qualsiasi ufficio o impiego»), e quindi anche quello amministrativo o più strettamente tecnico. Uno specifico divieto, assoluto e permanente, è poi previsto dall'articolo 2 per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti, che non possono avere tra i loro membri persone di razza ebraica. Quanto agli studenti, anche qui il divieto d'iscrizione di alunni ebrei è esteso a tutte le scuole, sia pubbliche che private, «frequentate da alunni italiani» (art.3). Solo una speciale agevolazione riguarda gli alunni di razza ebraica, ma di religione cattolica, i quali possono essere ammessi alle «scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche» (art.3). Inserzione questa che si è resa necessaria per evitare che frequentino «le scuole ebraiche, ove, oltre ad essere perseguitati [dagli altri ebrei], verrebbero educati nella religione mosaica, che i loro genitori hanno felicemente abbandonato». Sono mantenute in vigore anche le due alternative previste per l'insegnamento elementare e cioè la possibilità di istituire: speciali sezioni di scuola elementare, a spese dello Stato, nelle località in cui il numero di alunni ebrei non fosse inferiore a dieci, oppure vere e proprie scuole elementari, a spese delle comunità israelitiche e dietro l'autorizzazione del ministro per l'Educazione nazionale (art.5). Una novità significativa è rappresentata dalla possibilità di consentire, sempre a spese delle comunità, anche la creazione di scuole medie per alunni ebrei. Queste possono ottenere «il beneficio del valore legale degli studi e degli esami» (parificazione), una volta ottenuta la qualifica di associato all'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio (E.N.I.M.) (art.6). Solo nelle scuole di cui agli articoli 5 e 6 il personale può essere di razza ebraica e possono essere adottati libri di testo di autori ebrei. Quanto ai programmi, sono adottati gli stessi in uso per le «altre» scuole, con la sola eccezione dell'insegnamento della religione cattolica e della cultura militare, tenuto conto del fatto che agli ebrei non è permesso, salvo il caso di discriminazione, prestare servizio militare in pace ed in guerra. In pratica l'alunno di razza ebraica può regolarmente compiere gli studi elementari e quelli medi, ai quali è ora riconosciuta efficacia legale, o presentarsi da privatista agli esami nelle scuole pubbliche. Gli studi universitari rimangono però loro inibiti, non esistendo in Italia istituti privati di grado universitario, ferma restando la concessione di ultimare gli studi intrapresi agli «iscritti nei passati anni accademici»186 (art.10).

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