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Il prelievo d'imposta e le teorie sulla fonte legale dell'obbligazione


Del modo non soddisfacente con cui anche i fautori della dottrina dichiarativista hanno affrontato e risolto le questioni sottese agli aspetti dinamici che contrassegnano la realizzazione del prelievo con riferimento ad alcuni tipi di imposta (questioni che concernono la rilevanza della procedura in esame e quindi degli atti qui considerati, avuto riguardo alla funzione, all’oggetto ed agli effetti degli stessi), se ne ha conferma passando rapidamente in rassegna le principali tesi avanzate in proposito dagli studiosi che hanno aderito alla concezione della fonte legale dell’obbligazione tributaria:
a. anzitutto, viene da rammentare la posizione di autorevole dottrina la quale è partita dalla premessa secondo cui, con riferimento ad alcuni tributi, la ricognizione in ordine all’esistenza del debito di imposta e del suo ammontare comporta un’operazione o un complesso di operazioni aventi ad oggetto la verificazione e la valutazione dei vari elementi costitutivi del debito medesimo.
Se ne è dedotto che l’accertamento dell’imposta consiste nell’atto o nella serie di atti necessari per la verificazione e la valutazione anzidette, sì da pervenire alla determinazione quantitativa del debito del contribuente.
La medesima dottrina ha in specie ritenuto di assimilare, quanto al contenuto, l’atto formale dell’amministrazione finanziaria alle sentenze di accertamento emesse dagli organi giurisdizionali, salva la diversità degli effetti;
b. all’orientamento di cui sopra se ne è contrapposto un altro, che fa leva sul due capisaldi:
i. il primo consiste nella convinzione che la fase di accertamento sia addica a tutte e sole le ipotesi nelle quali la prestazione impositiva si collega fattispecie obbligatorie ad elemento illiquido; situazione che si presenta allorquando, trovandosi la base di commisurazione del tributo non di per sé espressa in una cifra monetaria, si rende necessaria un’operazione di stima o di liquidazione di tale entità;
ii. il secondo è che detta liquidazione della base imponibile costituisce l’effetto costante e caratterizzante di tutti gli atti che si collocano all’interno della procedura di cui trattasi e, cioè, tanto della dichiarazione quanto dell’accertamento.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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