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Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea della controllata. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere il 10% del capitale della società controllante qualora sia una società che faccio ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendo conto delle azioni proprie della società controllante e delle altre società. Le azioni acquistate in eccedenza devono essere alienate entro un anno dall'acquisto, se ciò non avviene la controllante deve procedere all'annullamento e alla riduzione del capitale.
La società controllata non può sottoscrivere azioni della società controllante, le azioni sottoscritte devono essere liberate dagli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa.
È vietata la sottoscrizione reciproca, si vuole impedire che attraverso una sottoscrizione reciproca, le società possano far figurare un aumento di capitale sostanzialmente fittizio, a cui non corrisponde alcun aumento patrimoniale effettivo.
Le partecipazioni incrociate possono creare problemi al sistema nel suo complesso si realizza quando una società partecipa al capitale di una società e viceversa, può essere falsata la consistenza patrimoniale degli enti interessati (A che investe nel capitale di B, e la stessa somma nel capitale di A).
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.
Tale divieto è volto ad impedire che, di fatto, si venga a realizzare una modifica dell'oggetto sociale senza la preventiva e indispensabile deliberazione dell'assemblea degli associati, al di fuori, quindi, del procedimento modificativo tradizionale. È opportuno precisare il divieto di assunzione di partecipazioni modificative dell'oggetto sociale non opera per le società finanziare e per le holdings per le quali l'acquisto di partecipazioni in altre imprese rappresenta l'attività principale o esclusiva.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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