Skip to content

Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 quater: revoca del revisore contabile


L’ultimo comma tratta il regime della revoca: come per il collegio sindacale, solo per giusta causa, e previa approvazione da parte del tribunale, sentito l’interessato, e con parere del collegio sindacale (ma quest’ultimo parere non è ovviamente previsto per la revoca dei sindaci).
La norma tace, ma si può ritenere che sia ammissibile quanto previsto dal 159 del Tuf, ossia l’assemblea è tenuta a conferire contestualmente un nuovo incarico ad altro revisore esterno e l’attività di revisione continua ad essere esercitata dal revocato finché non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
Per quanto riguarda i soggetti legittimati a partecipare alla deliberazione di nomina, le azioni con diritto di voto limitato a certe condizioni non meramente potestative, o a particolari argomenti, e i diritti di voto, limitati ad argomenti specificamente indicati dallo statuto, per i detentori di strumenti finanziari, non consentono di trarre schematizzazioni esaustive; ancora, vi sono varie previsioni legislative di voti particolari anche per cooperative e sapa (anche se, per le sapa con azioni quotate, il Tuf prevede espressamente che alle deliberazioni di nomina e revoca del revisore non possono partecipare i soci accomandatari; tale disposizione sembrerebbe applicabile anche alle sapa non quotate, dato che analoga disciplina è prevista, sempre per gli accomandatari, con riguardo alla nomina e revoca del collegio sindacale).

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.