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Prima fase del procedimento amministrativo: l'iniziativa

1. Iniziativa, può essere su istanza di parte cioè un soggetto presenta volontariamente una domanda specificando l'oggetto e il contenuto. La presentazione di tale domanda rappresenta il presupposto per avviare il procedimento. L'iniziativa può essere poi d'ufficio, quando l'amministrazione deve tutelare un'interesse pubblico. In tal caso la lesione dell'interesse rappresenta il presupposto. In entrambi i casi l'amministrazione ha l'obbligo a procedere nel momento in cui si verifica il presupposto. Quando si avvia in procedimento l'amministrazione ha l'obbligo di comunicare a tutti i soggetti direttamente interessati e a tutti coloro a cui il provvedimento potrebbe arrecare pregiudizio, l'avvio del procedimento, ciò nasce da una duplice esigenza ovvero per il soggetto di poter far valere il priori interessi e poter partecipare al procedimento e per la P.A. di comparare al meglio gli interessi di tutti. Ogni qualvolta si avvia un procedimento deve essere nominato un responsabile. Ciò nasce dall'esigenza dei soggetti terzi di poter far capo ad un soggetto per poter esprimere tutte le loro problematiche e chiarimenti. Non deve essere confuso con il responsabile della fase istruttoria che un'unità organizzativa, mentre qui è una persona fisica. Prima dell'istruttoria, nel caso di iniziativa di parte, l'amministrazione può decidere di non voler accettare tali istanza. È obbligata a comunicare al soggetto la sua decisione con un'istanza di rigetto il soggetto però potrà presentare opposizione così da far aprire un nuovo procedimento.

Tratto da DIRITTO DELLA NEGOZIAZIONE di Salvatore Busico
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