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Efficacia dei provvedimenti amministrativi

L' efficacia è la qualità dell'atto amministrativo di poter validamente produrre gli effetti per i quali è stato posto in essere. Essa incontra una serie di limiti: territoriali, essi corrispondono di norma a quelli della competenza dell’autorità non mancano tuttavia eccezioni (es. il passaporto rilasciato dalla questura, che è efficace su tutto il territorio nazionale). Limiti temporali, consistono nel momento dell'esecuzione degli effetti, infatti alcuni atti possono essere ad efficacia differita (quando l'efficacia è subordinata al completamento della fattispecie operativa) o retroattiva quando gli effetti sono anteriori alla fase di perfezionamento del provvedimento inoltre l'efficacia può essere durevole quando si protrae per più tempo, o istantanea quando si esaurisce in un unico momento.
Per motivi di interesse pubblico e qualora vi sia giusta ragione gli effetti prodotti dal provvedimento possono essere: sospesi o revocati. La sospensione è quell’atto con il quale vengono temporaneamente sospesi gli effetti del provvedimento. La revoca è l'atto con il quale vengono eliminati gli effetti del provvedimento, inoltre se tale provvedimento revocato ha arrecato dei pregiudizi ad un terzo, questi avrà diritto ad un'indennizzo.
I provvedimenti di secondo grado sono espressione di auto tutela ed hanno ad oggetto dei provvedimenti precedenti. Più in particolare si distinguono in: Poteri di riesame, nel verificare la validità degli atti. Poteri di revisione nel verificare l’efficacia degli atti.
L'annullamento d'ufficio fa parte dei provvedimenti di riesame e il particolare è l'atto con il quale si elimina il provvedimento ritenuto invalido. Il presupposto per eliminare d'ufficio un'provvedimento è che esso sia ritenuto illegittimo e che sussistano motivi di interesse pubblico. La parte di atti che viene modificata o sostituita è detta: riforma modificativa o aggiuntiva.
La convalida è un provvedimento di riesame a contenuto conservativo ovvero si pone in essere una dichiarazione con la quale si accerta il vizio e si esprime la volontà di eliminarlo. Ciò è possibile solo se c’è un motivo di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
La ratifica è la legittimazione straordinaria di un'organo ad emanare a titolo provvisorio ed in una situazione d'urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un'altro organo.

Tratto da DIRITTO DELLA NEGOZIAZIONE di Salvatore Busico
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