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I reati di contrabbando nella normativa tributaria


Per la loro rilevanza pratica meritano un cenno anche i reati di contrabbando doganale.
È opportuno precisare che mediante il termine “di contrabbando doganale” si intende indicare una fitta schiera di ipotesi delittuose.
Naturalmente, con l’entrata in vigore delle norme sulla “liberalizzazione” del transito delle merci nell’ambito della Comunità Europea, oggetto materiale del contrabbando potranno essere solo merci di provenienza extracomunitaria.
Per quanto concerne poi le caratteristiche strutturali di fondo delle fattispecie incriminatrici, esse si articolano in un ventaglio di previsioni che descrivono analiticamente comportamenti i quali secondo l’esperienza di polizia doganale, costituiscono le più usuali modalità di realizzazione del contrabbando o comunque denotano l’intenzione di commetterlo, oppure ancora sono sintomatici della avvenuta evasione dei diritti di confine.
In chiusura sono poi contemplate le due “norme cerniera” che puniscono chiunque, fuori dalle ipotesi precedentemente contemplate, sottrae o tenta di sottrarre merce al pagamento dei diritti di confine dovuti.
È infine importante sottolineare la tradizionale distinzione tra contrabbando “extraispettivo” e contrabbando “intraispettivo”: il primo si attuerebbe evitando di assoggettare la merce ai vincoli doganali; il secondo sottoponendosi si la merce ai prescritti vincoli, ma effettuando manovre fraudolente tali da indurre in errore gli organi preposti all’accertamento sulla natura, quantità, qualità o destinazione della merce.
Quanto al profilo sanzionatorio, le ipotesi di contrabbando sono punite tutte con la pena pecuniaria proporzionale della multa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti.
Nelle ipotesi aggravate, alla multa si aggiunge la reclusione da tre a cinque anni.
La reclusione fino ad un anno in aggiunta alla multa scatta anche in caso di recidiva.
Occorre infine tenere presente che il d.lgs. 507/99 ha comportato la trasformazione in illecito amministrativo dei delitti di contrabbando, limitatamente ai casi in cui l’ammontare dei diritti di confine non superi i 7 milioni di lire; con esclusione delle ipotesi in cui l’oggetto del contrabbando sia costituito da tabacchi lavorati esteri e sempre che non ricorrano le aggravanti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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