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Commento di Gabriella Troise all’art. 2386: sostituzione di amministratori con cooptazione


Le modifiche sono in linea con la filosofia della legge delega, ossia maggiore autonomia statutaria.
La modifica del primo comma consolida l’indirizzo che si era diffuso in dottrina e nella Suprema Corte che preclude la possibilità di ricorrere alla sostituzione di uno o più amministratori attraverso la cooptazione, quando il venir meno dell’amministratore o degli amministratori determinasse il venir meno non della maggioranza numerica degli amministratori, ma quella degli amministratori di nomina assembleare e ciò in funzione del fatto che vi fossero già amministratori cooptati precedentemente. Di conseguenza, la violazione di tale previsione comporterà l’inefficacia della nomina dei nuovi amministratori cooptati, non la decadenza dell’intero consiglio. Gli amministratori superstiti dovranno convocare l’assemblea per la nomina dei mancanti (compresi quelli in precedenza legittimamente cooptati) e nel mentre potranno operare per l’ordinaria amministrazione e gli atti urgenti.
Con riguardo alla cooptazione nel caso di voto di lista, è necessario, perché la delibera del cda sia efficace, che si rispettino i criteri del voto di lista, previsti dallo statuto, affinché non si eludano le norme che garantiscono la presenza di rappresentanza delle liste di minoranza. Per analogia con l’art. 2409-octiesdecies, si sceglie tra i componenti con certi requisiti e, in mancanza, si procede all’esterno secondo l’art. 2386; si dovrebbe quindi scegliere tra gli amministratori proposti dalla minoranza, ma non eletti, e se ciò non fosse possibile, non potrebbe darsi luogo alla cooptazione, ma sarebbe necessaria la convocazione dell’assemblea per la nomina dell’intero consiglio, dove così potrà essere eletto un candidato espressione della minoranza.

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