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Reddito complessivo e perdite deducibili


Passiamo ora ad esaminare attraverso quale iter si perviene alla determinazione dell’imponibile e dell’imposta.
La base imponibile lorda è costituita, per i soggetti “residenti”, dal complesso dei redditi ovunque prodotti (per i non residenti, l’imposta si applica soltanto sui redditi prodotti in Italia).
Dal “reddito complessivo” si deducono gli “oneri”; operate le deduzioni, si ottiene la base imponibile netta, cui si applicano le aliquote (progressive per scaglioni), per calcolare la misura dell’imposta lorda.
Per calcolare il reddito complessivo, occorre previamente individuare e qualificare i singoli redditi, aggregandoli secondo le rispettive categorie di appartenenza.
Per i redditi di impresa e di lavoro autonomo possono avere rilievo le perdite.
Nell’anno in cui si verificano, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, quelle derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone e quelle derivanti da attività di lavoro autonomo sono compensabili con i redditi della stessa categoria realizzati nel medesimo periodo di imposta.
Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle delle società semplici e delle associazioni professionali sono imputate pro-quota, in base al principio di trasparenza, a ciascuno dei soci o associati.
Al riporto delle perdite di società di persone commerciali si applicano le disposizioni anti elusive che esamineremo nell’ambito dell’IRES.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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