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Gli oneri deducibili


L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta personale perché la sua disciplina tiene conto di una serie di circostanze di natura personale.
Ciò viene realizzato con strumenti tecnici diversi: concedendo deduzioni dal reddito complessivo e detrazione dall’imposta.
Le deduzioni dal reddito complessivo favoriscono i possessori di redditi più elevati, perché il vantaggio che ne trae il contribuente cresce in ragione dell’aliquota marginale e decresce via via che diminuisce il reddito complessivo e, quindi, l’aliquota marginale.
Ciò non si verifica con la previsione di detrazioni fisse dall’imposta, che non dipendono in modo crescente dall’aliquota.
Va anzi detto che le detrazioni fisse sono tanto meno importanti, in termini relativi, quanto maggiore è il reddito.
Dal reddito complessivo sono dunque deducibili determinati “oneri”; in tal modo, è detassata quella parte di reddito che viene impiegata per finalità ritenute meritevoli di particolare considerazione.
Gli oneri deducibili sono infatti costituiti da “spese personali” che incidono sulla capacità contributiva del contribuente.
Sono deducibili, tra gli altri, i seguenti oneri:
1. le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità;
2. gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a seguito di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio;
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
4. i contributi versati per le forme pensionistiche complementari;
5. talune erogazioni liberali.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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