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Il principio di competenza


L’attività di impresa è un continuum, che convenzionalmente viene frazionato in esercizi sociali annui.
Ad ogni esercizio corrisponde un periodo di imposta.
In diritto tributario, come in diritto civile, l’imputazione temporale dei componenti negativi e positivi che concorrono a determinare il reddito di impresa deve essere fatta applicando il principio di competenza economica, che si contrappone al principio di cassa.
In base al principio di cassa, i componenti di reddito assumono rilievo quando avvengono i pagamenti e gli incassi.
Il principio di competenza, invece, attribuisce rilievo al momento economico: i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in senso economico, ossia quando si verifica lo scambio con i terzi; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che contribuiscono a produrre.
In particolare, per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione; i corrispettivi delle cessioni di immobili e aziende si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto.
Per la prestazione di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione è ultimata; in caso di prestazioni periodiche, rileva la data di maturazione dei corrispettivi.
Gli stessi criteri valgono per i costi: se viene acquistato un bene, il costo è da imputare all’esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi; analogamente, per il costo dei servizi.
Avendo rilievo i momenti ora indicati, si prescinde dal considerare la data in cui è incassato il corrispettivo, o la data in cui viene pagato il prezzo di acquisto di un bene o di un servizio.
I costi non sono tutti deducibili nel periodo in cui si considerano sostenuti: il principio di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi, e ciò implica che i costi devono essere dedotti, non nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a produrre.
Molte norme fiscali sono improntate a questo principio di correlazione.
Per verificare, dunque, come opera il principio di competenza è necessario tenere conto, dapprima, delle norme specifiche, e, poi, del richiamo generale al principio di competenza economica (ossia di correlazione), considerando che tale richiamo vale solo per le componenti per cui non vi sono norme specifiche.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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