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L'articolo 67 della Prodi bis

Con la previsione di cui alla lettera d del comma 3 dell'art. 67 il legislatore intende favorire la circolazione e la permanenza delle impresa sul mercato competitivo piuttosto in quello fallimentare, infatti il sistema oggi non è più orientato alla liquidazione ma al recupero, alla continuazione dell'attività imprenditoriale. Il piano attestato viene redatto dal soggetti "interni all'impresa (imprenditori, manager...), viene attestato invece da un soggetto esterno all'impresa esperto in materia", che attesta sulla base di scienza e coscienza. L'esperto chiamato ad attestare può attestare che il piano sia ragionevole o meno a ristrutturare l'impresa. Il piano attestato viene posto in essere nell'interesse del terzo che continua ad avere rapporti con l'impresa anche se quest'ultima si trova in difficoltà. Quindi il piano è un premio che viene dato al soggetto che resta fedele all'impresa in caso che questa viene dichiarata insolvente e che quindi beni o gli atti che questa pone in essere saranno poi sotto la lente da revocatoria. Se il piano ha come unico effetto quello di proteggere dalla revocatoria, allora non è necessaria l’attestazione quando non ci sono atti suscettibili alla stessa
. L'art. 67 comma 3 lettera E dispone l'esenzione da revocatoria anche degli atti posti in essere in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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