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Concordato art. 160 legge fallimentare

"l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a. La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma (cade il dogma della liquidità), anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ed editori di azioni (SPIN-OFF), obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito"; questo consente di accantonare la prospettiva di liquidità;
b. "l'attribuzione dell'attività delle imprese interessate alla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori gli stessi creditori...";
c. "La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei";
d. "trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse".

Viene in tal modo soppresso il principio della parcondicio creditorum.
Prima della riforma del 2005 l'art. 160 prevedeva quale condizione per l'ammissione al concordato che debitore offrisse garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dei creditori chirografari e la possibilità di offrire in pagamento i beni dell'impresa. Questo principio, espressione della parcondicio creditorum, comportava l'inevitabile cessione di tutti beni per il soddisfacimento della totalità dei creditori privilegiati. Secondo la nuova formulazione dell'art. 160 legge fallimentare in creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono anche essere soddisfatti non in maniera integrale a condizione che quello che gli viene loro destinato non deve essere inferiore a quanto realizzabile dalla vendita del bene in fase di liquidazione fallimentare. Il tutto attestato da una relazione giurata di stima del professionista, fermo restando l'ordine delle cause di prelazione. Il legislatore con l'art. 182 ter legge fallimentare va a incidere su una delle voci di bilancio più onerose ed il cui mancato pagamento può comportare sanzioni finali. Accordi di ristrutturazione dei debiti erariali. Art. 161: "La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale...". "Il debitore deve presentare con il ricorso:
a. una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione;
c. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà in possesso del debitore;
d. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili".

Ciò si ricollega all'art. 147 legge fallimentare relativo fallimento per estensione dei soci limitatamente responsabili, l'unico caso in cui un soggetto non imprenditore può fallire.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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