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I diritti della personalità

Condizione giuridica della persona


Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede, la morte presunta.
Per il diritto l’uomo è un soggetto di diritto (uso dottrinale) o una persona (uso dal codice civile), ossia viene riconosciuto come centro d’imputazione o come punto di riferimento di diritti e di doveri.
- Capacità giuridica (personalità giuridica): attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Tale attitudine s’acquista x l’art 1 CC al momento stesso della nascita (inizio della respirazione polmonare) e perdura fino alla morte (cessazione di tutte le funzioni celebrali). Il già concepito (feto) non ancora nato è privo, x il diritto, della capacità giuridica. Se nasce morto o la madre abortisce non gli vengono riconosciuti i diritti. Se però x es. il padre viene ucciso e il concepito nasce vivo e muore subito dopo, non gli viene cmq concesso il diritto al risarcimento al danno; però cmq ha acquistato direttive che andranno ai suoi eredi.
- Nascita: viene dichiarata da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico o dall’ostetrica o da altre persone che abbiano assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione è resa entro 10 gg o dalla madre all’ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta o entro 3 giorni, alla direzione sanitaria dell’ospedale dove si ha partorito. tale dichiarazione da luogo all’atto di nascita che l’ufficiale di stato civile iscrive nei registri dello stato civile.
- Nome: ogni persona è identificata con un nome ed un cognome
- Il nome deve: corrispondere al sesso del bambino, non può essere lo stesso nome del padre vivente o di fratello/sorella vivente, può essere straniero ma espresso in lettere dell’alfabeto italiano.
- Il cognome: se si tratta si un figlio legittimo è quello del padre, altrimenti è iscritto nei registri dello stato civile come figlio d’ignoti (anche se madre nota) e il cognome gli è dato dallo stesso ufficiale di stato civile, senza però fare intendere l’origine naturale o cognomi di famiglie molto conosciute nel luogo in cui la nascita è avvenuta. Se invece poi viene riconosciuto assume il cognome della madre o del padre in base a chi l’ha riconosciuto.
Il maggiorenne può decidere di cambiare nome e cognome o aggiungere al proprio un altro cognome.
- Sesso: l’attribuzione di sesso della persona, quale risulta all’atto di nascita, può essere modificata con sentenza del tribunale in presenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali (transessuali).
- Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei propri affari e interessi. Domicilio speciale = eletto dalla persona con atto scritto x determinati atti o affari.
- Residenza: luogo della dimora attuale della persona.
- Dimora: luogo dove attualmente la persona soggiorna (non s’intendono alloggi occasionali- es.albergo).
- Scomparsa assenza: se una persona scompare e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio.
Coloro che presumono di esserne i successori o qualsiasi altro interessato possono chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello scomparso. Trascorsi 2 anni dal giorno cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e i futuri eredi prendono temporaneamente in possesso i beni dell’assente, ma solo x amministrarli e farne proprie le rendite che essi producono. Se infatti l’assente ricompare gli dovranno essere restituiti i beni, ma non le rendite nel frattempo recepite.
Trascorsi 10 anni invece il tribunale ne può dichiarare la morte presunta (e può dichiararla anche se a suo tempo non era stata dichiarata l’assenza). La sentenza produce gli stessi effetti delle morte naturale e da quella data anche la successione ereditaria. Da possesso temporaneo acquisisce pienamente la disponibilità dei beni e può farne ciò che vuole, inoltre il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Se il presunto morto ricompare:
- Restituzione dei beni ma nello stato in cui si trovano x cui se venduti avrà il denaro, e se il denaro è già stato speso non avrà diritto a nulla.
- Il nuovo matrimonio del coniuge verrà annullato e riacquista valore il precedente vincolo matrimoniale.
La capacità d’agire: condizione dei minori, degli  interdetti, degli inabilitati.
Attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti o assumere doveri; si consegue con il raggiungimento della maggiore età (18 anni), la mancanza di capacità di agire impedisce perciò al minore di compiere atti giuridici. Ciò però non impedisce invece di porre in essere fatti giuridici dai quali derivano effetti giuridici x l’incapace. Es. pagamento di un debito.
Atti giuridici eccezionalmente consentiti:
- a 16 anni può essere autorizzato x gravi motivi a sposarsi
- a 16 anni può riconoscere il figlio naturale.


Rappresentanza legale del minore


Il minore acquista diritti ed assume doveri tramite i suoi legali rappresentanti: i genitori e in mancanza alla cura di un tutore nominato dal giudice tutelare. A costoro spetta la rappresentanza legale del minore ossia l’amministrazione dei beni di cui il minore è proprietario, il compimento in suo nome degli atti giuridici, mediante i quali il minore acquista diritti o assume doveri.
I genitori possono compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione (es. dare in pegno i beni dei minori) solo x evidente utilità dei minori e previa autorizzazione del giudice tutelare e non possono riscuotere capitali del minore se non previa autorizzazione con comunicazione sulle modalità d’impiego. Se invece si tratta di minori senza genitori i limiti sono maggiori:
- questi non può comperare beni in nome del minore (es. investire denaro in immobili) senza autorizzazione del giudice tutelare.
- x gli atti di straordinaria amm.ne necessita l’autorizzazione del tribunale.
Tale sostituzione legale vale solo x gli atti che non abbiano carattere strettamente personale. Esistono atti x es. il matrimonio, che implicano scelte personali che non possono compiere né i minori, perché incapaci di agire, né chi esercita la sua legale rappresentanza.
L’incapacità di agire non corrisponde ad una effettiva incapacità del minore d’ intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti-> capacità naturale.
Es.: il minore è il grado di concludere contratti complessi, e anche se legalmente incapace di contrattare in proprio nome, la sua capacità naturale gli consente di contrattare in nome altrui: di concludere contratti in rappresentanza di altra persona che abbia la capacità legale di contrattare (i beni acquistati dal minore sono giuridicamente beni di proprietà dei genitori).
Il sedicenne autorizzato dal tribunale a contrarre il matrimonio è emancipato, ossia capace di agire limitatamente gli atti di ordinaria amm.ne -> x questi deve essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito da un curatore.
Interdizione giudiziale: il maggiorenne può trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi; in tal caso egli può essere interdetto, ossia privato della capacità d’agire.
Interdizione legale: chi è stato condannato all’ergastolo o alla pena di reclusione x più di 5 anni viene privato della capacità d’agire come pena accessoria alla sanzione penale.
Inabilitazione: stato d’infermità mentale non grave (prodighi, coloro che usano abitualmente bevande alcoliche e sostanze stupefacenti) che non provoca la completa incapacità d’agire ma ottiene la posizione del minore emancipato al quale viene nominato un curatore (qualora si arriva al punto da poter esporre la famiglia a grave pregiudizio ecc).
Sordomuto e cieco: essi sono pienamente capaci di agire ma se la loro minorazione fisica provoca un’influenza negativa sul proprio sviluppo psichico possono essere inabilitati o se si accetta la loro totale incapacità interdetti. Non può fare testamento segreto in quanto non in grado di leggere e scrivere. Una nuova legge nel 2004 introduce la figura dell’amministratore di sostegno, il quale è un nuovo istituto volto a tutelare le persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, pur non essendo interdetti o inabilitati. Il beneficiario conserva la capacità di agire x tutti gli atti x i quali non è prevista l’assistenza dell’amm.ne.


La persona fisica e la persona giuridica


Il diritto non riconosce come persone solo l’uomo ma anche le organizzazioni collettive (enti pubblici, fondazioni, società ecc) e x distinguere si dice che l’uomo è una persona fisica mentre le organizzazioni collettive sono persone giuridiche. Perciò è persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica; è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare dei propri diritti e di propri doveri. Le organizzazioni collettive agiscono pur sempre x mezzo di uomini tramite assemblee, o consigli di amministrazione dove decidono cosa fare, perciò qualsiasi volontà è imputata dal diritto all’organizzazione stessa-> capacità d’agire -> essa x mezzo delle persone fisiche compie atti giuridici. Ai diritti e ai doveri che ciascun individuo ha, si contrappongono i diritti e i doveri che ciascun individuo ha come membro di organizzazioni collettive; cioè alla proprietà, al credito e al debito che ciascun individuo ha come singolo si contrappone la proprietà, il credito e il debito che spetta ad una pluralità organizzata di individui e che spetta loro secondo le regole proprie del tipo di organizzazione a cui appartengono (x es. il singolo non può utilizzare x uso personale i beni dell’organizzazione che sono destinati al perseguimento dello scopo collettivo).


I diritti della personalità


Si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni stato ha il dovere di riconoscere e di garantire: sono il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, all’onore , alla libertà personale e così via. Ad essi la nostra cost. fa riferimento nell’art. 2 riconoscendoli come diritti inviolabili dell’uomo. Questo loro carattere di inviolabilità ha un duplice referente: sono diritti dell’uomo inviolabili da parte della pubblica autorità nell’esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie, ma anche da parte degli altri uomini, nell’ambito del diritto privato.
Diritti inviolabili dalla Pubblica Amministrazione: Vengono prese in considerazione le specifiche norme nella cost. che proclamano l’inv. della libertà personale, del domicilio ecc.
Diritti inviolabili dagli altri uomini: assumono rilievo la protezione penale e quella civile dei diritti della personalità.
- La protezione penale si manifesta nelle norme del codice penale che puniscono i delitti contro la persona distinti in:
- Delitti contro la vita e l’incolumità individuale (omicidio)
- Delitti contro l’onore (ingiuria)
- Delitti contro la libertà personale (sequestro)
- Delitti contro la libertà morale (violazione di domicilio)
- La protezione civile si manifesta nelle norme specifiche (codice civile e altre leggi) che riguardano:
- Diritto all’integrità fisica, al nome, diritto sulla propria immagine
- Diritto morale d’autore e d’inventore
- Diritto al risarcimento x chi ha subito un danno ingiusto
- Diritto alla reintegrazione x che ha subito un danno ingiusto
Collegamento tra protezione penale e civile: quando un fatto illecito è previsto dalla legge penale come reato, la vittima ha diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale.

I diritti della personalità hanno 3 caratteristiche:
ASSOLUTI: diritti protetti nei confronti di tutti
INDISPONIBILI: diritti ai quali il loro titolare non può rinunciare
IMPRESCRITTIBILI: diritti che non si prescrivono, che non si estinguono cioè per il non uso prolungato nel tempo.
In base a questi caratteri emergono diversi diritti della personalità:
- La norma che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. (es. trapianto della cornea determinerebbe cecità). Si parla di atto di disposizione il consenso, x es. alla trasfusione del sangue, che non obblighi il consenziente, ossia che possa sempre revocare il proprio consenso. A tale diritto s’applica il principio cost. x il quale nessuno può essere obbligato ad un det. trattamento sanitario se non x legge (es. vaccinazioni-> tutela della salute pubblica). Il medico non può, senza il consenso del paziente, sottoporlo a cure mediche o interventi, anche se necessario x salvargli la vita. Se il paziente è incosciente, l’intervento sarà effettuato senza il suo consenso giustificandolo dal principio di necessità. Se è incapace il consenso è dato dal legale rappresentante (eccezione: aborto-> necessita il consenso della donna e l’autorizzazione del giudice tutelare-> in tal caso la legge attribuisce eccezionalmente effetti giuridici alla volontà del minore. Sono i casi in cui viene presa in considerazione l’esigenza di proteggere la personalità del minore, la sua libertà di scelta riguardo la sua condizione personale).
- Non ha invece una specifica protezione civile il diritto all’onore, che è il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Il contenuto di questo diritto si ricava dalle norme del codice penale che puniscono l’ingiuria e la diffamazione. Che lede altrui onore non è ammesso a provare, a propria discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (es. se si da della prostituta a una prostituta o anche a una che ha la fama di esserlo). Nessuno perde il diritto al proprio onore. La protezione civile di questo diritto è il risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza sul giornale, se idonea a riparare il danno (riconosciuto anche alle persone giuridiche).
- Diritto al nome è protetto dall’art. 7:
- come diritto all’uso del proprio nome, ossia come diritto d’identificare sé stessi con il proprio nome o di essere identificati dagli altri con esso,
- come diritto all’uso esclusivo del proprio nome-> è protetto con l’azione di usurpazione: spetta contro chi usi il nome altrui x identificarsi o faccia cmq indebito uso del nome altrui.
Non occorre che il danno sia provato dall’attore, basta che il fatto confermi (anche lo pseudonimo se ha acquistato importanza come il nome)-> l’azione mira ad ottenere dal giudice una sentenza che miri alla cessazione del fatto lesivo e se necessario la pubblicazione della sentenza sul giornale (riconosciuto anche alle persone giuridiche).
- Diritto all’immagine: è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta salvo che non si tratti di persona famosa o che l’immagine sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico (es. manifestazione) e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. Perciò neppure il diritto d’informazione giustifica la divulgazione di immagini che riproducono la vita intima di persone famose.

I nuovi diritti della personalità


- Diritto all’identità personale: vieta di distorcere da un’altra persona la propria immagine politica, etica e sociale con l’attribuzione d’azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate. Differisce dal diritto all’onore perché questo è leso anche se le azioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli-> la falsa attribuzione altera l’identità della persona (es. coppia utilizzata come immagine x lotta contro il divorzio). Pag 95
- Diritto alla riservatezza: diritto che non siano divulgati con strumenti di comunicazione di massa fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e non lesivi della sua dignità. (il codice penale punisce chi, fuori dai casi previsti dalla legge, installa apparati o strumenti al fine d’intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche). Gravi minacce alla riservatezza possono derivare dalla diffusione dei computer x la tenuta delle cosiddette banche dati, ossia x la sistematica raccolta e memorizzazione di dati e informazioni. La direttiva comunitaria 46 del 1995 analizza il trattamento dei dati personali volta a garantire che questo si svolga nel rispetto dei diritti e della riservatezza all’identità personale, nonché a garantire i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Il trattamento dei dati personali si articola nella:
- raccolta e conservazione dei dati
- elaborazione
- comunicazione all’esterno o nella loro diffusione
- nel loro blocco o cancellazione.
La legge distingue: il titolare, ossia colui a cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento; il responsabile, ossia il soggetto preposto dal primo alle operazioni di trattamento dei dati.
Titolare -> obbligo di notificare al Garante (apposita autorità) che intende procedere al trattamento dei dati personali, però solo x scopi determinati.-> il responsabile sottoscrive tale notificazione.
I soggetti pubblici invece possono trattare dati personali anche senza il consenso dell’interessato, solo però se necessario allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Esistono i cosiddetti dati sensibili ossia quelli che rilevano l’origine razziale o etnica, il credo religioso ecc.. e il loro trattamento richiede il consenso scritto dal Garante e dall’interessato. Da parte dei soggetti pubblici invece è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (gli organismi sanitari possono trattare i dati idonei a rilevare lo stato di salute anche senza l’autorizzazione del Garante, se si tratta di dati indispensabili alla salute dell’interessato; se si tratta di tutelare la salute pubblica serve l’autorizzazione del Garante).
Diritti dell’interessato:
1. conoscere l’esistenza dei dati che lo riguardano con l’indicazione del titolare, del responsabile e delle finalità del trattamento.
2. cancellare dati trattati in violazione della legge e di quelli non più necessari x lo scopo-> diritto dell’oblio = diritto di ottenere che siano cancellati quei dati non più necessari ai fini del trattamento x evitare utilizzazioni anomale.
3. aggiornamento e integrazione dati
4. opporsi al trattamento dei dati personali a fini commerciali.
L’interessato che subisce danno ha diritto al risarcimento (il danneggiante può liberarsi dalla responsabilità x il danno solo se prova di avere adottato tutte le misure idonee x evitare il danno). Il trattamento automatizzato dei dati personali è giustificato dalle esigenze di governo nella complessa società odierna.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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