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Dichiarazione di fallimento

Art. 5: "l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza e dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Il presupposto oggettivo del fallimento e quindi l'insolvenza, uno stato di crisi di liquidità ordinaria, di tensione monetaria in cui l'imprenditore non riesce più ad adempiere alle obbligazioni.
Art. 6: "il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di 1+ creditori o su richiesta del pubblico ministero" non può più essere dichiarato d'ufficio.
Art. 7: "il pubblico ministero presenta la richiesta di fallimento quando insolvenza: risulta nel corso di un procedimento penale;  risulta dalla segnalazione proveniente da un giudice che l'abbia rilevato nel corso del procedimento civile".
Art. 9: "il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa". Non è rilevante a tal fine il trasferimento della sede avvenuto nell'anno precedente all'iniziativa per la dichiarazione del fallimento.
Art. 9 bis: il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso al tribunale incompetente, il quale dispone con decreto la trasmissione degli atti al tribunale competente che sua volta, ricevuti tali atti, e deve disporre la prosecuzione della procedura fallimentare nominando anche giudice delegato e curatore.
Art. 10: "gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
Art. 11: anche l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito
art. 14: "l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale" una serie di documenti
Art. 15: il procedimento per dichiarazione di fallimento non prevede le formalità del processo ordinario ma esso si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il potere inquisitorio del tribunale parte sempre dalle prove portate dal ricorrente. Non possono essere usate come prova La confessione il giuramento ma solo le prove documentali. (Comma 6) Il tribunale non può proporre CTU ESPLORATIVE perché il potere inquisitorio può essere utilizzato solo per approfondire la materia non per cercare prove di insolvenza. Tale potere inquisitorio può essere esercitato solo se ci sono fondati motivi per ritenere che ci sia insolvenza (comma 4). I termini previsti al comma 5 possono essere abbreviati se ricorrono particolari motivi di urgenza. I debiti accertati in sede di istruttoria prefallimentare devono essere superiori ad € 30.000 ai fini della dichiarazione di insolvenza, (comma 9) condizione di procedibilità. (€ 5000 condizione di ammissibilità). Il comma 8 prevede l'emissione del tribunale di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa, essi hanno durata limitata poiché saranno, al termine dell’istruttoria, quasi sicuramente revocati.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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