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Art. 2398. Presidenza del collegio e commento di Claudio Cera


Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Commento di Claudio Cera :
Non ci sono state innovazioni, è confermato quanto prescritto dal n. 2 del comma 1 dell’art. 2364, decide l’assemblea.
Dunque il legislatore non si è voluto allineare con quanto prescritto per le quotate (Tuf), ossia che l’atto costitutivo deve indicare criteri e modalità per la nomina (può essere designato anche dal collegio stesso oppure dalla Consob tra quelli nominati dall’assemblea). Ciò è dovuto al fatto che le quotate possono scegliere il numero pari di componenti il collegio, dal momento che, in caso di parità di voto, quello espresso dal presidente assume una notevole rilevanza.
Combinato disposto col 2450, ultimo comma: qualora uno o più sindaci siano nominato dallo Stato, il presidente deve essere scelto tra essi.
Nulla si dice per il caso in cui l’assemblea non deliberi sul presidente. Si ritiene che la nomina del collegio sia ugualmente valida e lo stesso possa svolgere la propria attività regolarmente, adottando collegialmente gli atti di competenza esclusiva del presidente.

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