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Sui rapporti giuridici pendenti del fallito

Art. 72: rapporti pendenti:
- comma 1: se un contratto è ancora in eseguito o non completamente eseguito (la sua finalità non è giunta) e una delle parti viene dichiarata fallita l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore (autorizzato dai
creditori) non dichiara di voler subentrare nel contratto o sciogliersi da esso;
- comma 2: il contraente può solo chiedere al curatore di decidere quindi ha un potere indiretto perché decorsi 60 giorni in cui il curatore non agisce, il contratto si scioglie.
Il licenziamento individuale è un riflesso della crisi, non del fallimento, per cui anche se poste in essere dal curatore, è impugnabile dinanzi al tribunale del lavoro. Il rito endofallimentare si svolge con rito camerale, un rito sommario, veloce, che deve comunque garantire il diritto di difesa. Quando c'è un contratto a prestazioni corrispettive e il curatore non scioglie il contratto ma l'altra parte è inadempiente, si farà ricorso al giudice ordinario. Quando invece il curatore esercita il suo diritto a sciogliere il contratto, l'altra parte può far valere la sua pretesa dinanzi al tribunale fallimentare. Dinanzi al tribunale fallimentare vi sono 2 tipologie di riti:
- rito ordinario ai sensi dell'art. 24 per le cause instaurate dal curatore, diritto alla difesa piena;
- rito speciale nell'ambito dello stesso tribunale ma dinanzi al giudice delegato, un rito i cui effetti sono limitati nell'ambito del fallimento infatti ad esempio per un’ammissione al passivo, fuori dal fallimento vale solo come mezzo di prova.


Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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