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Contratti bancari tipici

La disciplina dei contratti bancari tipici, siano essi attivi (la banca è creditrice) che passivi (la banca è debitrice), sono disciplinati dal codice civile agli artt. 1834 e seguenti.
Il primo contratto che viene disciplina è il deposito bancario che il codice definisce come deposito di danaro per distinguerlo dagli altri tipi di depositi.
Il deposito bancario è la base di tutti i contratti bancari sia attivi che passivi e l’art. 1834 lo definisce in questo modo: “Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto”.
Il deposito bancario è un deposito “particolare” in quanto la banca acquista la proprietà del danaro, cosa che ovviamente non accade negli altri contratti di deposito. Tale caratteristica rende il deposito bancario un deposito cd “irregolare”.
La modalità con cui si può chiedere la restituzione della somma versata (a scadenza del termine o a richiesta del depositante) è alla base della distinzione tra depositi vincolati e depositi non vincolati. I depositi vincolati fanno parte della categoria dei depositi semplici in cui non è prevista una movimentazione dell’importo versato. Tali versamenti prevedono un versamento iniziale, il decorso di un periodo prestabilito nel quale il denaro rimane di proprietà della banca e un prelievo finale.
I depositi non vincolati comportano un’alternarsi di prelevamenti e versamenti; il danaro depositato non è quindi soggetto a vincoli.
La documentazione del contratto di deposito è costituita dal libretto di deposito a risparmio il quale attesta sia l’esistenza del contratto sia l’evoluzione del rapporto. Il libretto fa piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
A seconda delle modalità con cui le parti pongono in essere il rapporto abbiamo diversi tipi di libretto di deposito:
- Al portatore;
- Nominativo (obbligatori per depositi superiori ai 2500€);
- Nominativo al portatore.
Il libretto nominativo è quel libretto intestato a nome di un determinato soggetto e la banca può pagare le somme presenti nel conto solamente a tale soggetto dopo averlo identificato.
Il libretto al portatore è invece un libretto che non reca alcuna intestazione per cui sia i versamenti sia i prelevamenti possono essere effettuati da chiunque. In questo caso, “la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante”. “La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato” (i libretti nominativi al portatore).
Una sottospecie di deposito bancario è il deposito dei titoli in amministrazione (generalmente azioni) che prevede per la banca, oltre all’obbligo di custodia, la gestione delle operazioni di amministrazione (es. esigerne gli interessi, esercitare il diritto di voto, etc.).

Tratto da DIRITTO BANCARIO di Fabio Muzzolu
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