Il legislatore in ottica di deflazione del carico in essere presso il Tribunale in composizione collegiale, ha ritenuto di attribuire particolari reati, di entità e rilievo sociale contenuti alla cognizione del tribunale monocratico (un solo giudice) e del giudice di pace (organo non togato ma nominato in via onoraria).
Gli appunti, oltre a descrivere la tipologia di reti rimessi alla richiamata cognizione, si occupano di individuare le particolarità dei procedimenti che avanti a tali giudici si vanno svolgendo.
                            
                                I procedimenti per i reati di
cognizione del tribunale
monocratico e del giudice di pace
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015I PROCEDIMENTI PER I REATI DI COGNIZIONE 
DEL TRIBUNALE MONOCRATICO E DEL GIUDICE 
DI PACE 
IL PROCEDIMENTO PER I REATI DI COGNIZIONE DEL 
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 
1. Premessa 
Nell’originario impianto del codice, il libro VIII racchiudeva la disciplina del 
procedimento davanti al pretore; estromessa dall’ordinamento la figura del pretore, e 
trasferite le sue competenze al tribunale in composizione monocratica, la prima 
scelta era stata quella di applicare tout court avanti a quest’organo le norme processuali 
vigenti per il procedimento innanzi al pretore. Tutto ciò, però, non teneva conto del 
fatto che il tribunale in composizione monocratica veniva a conoscere non solo dei 
reati che erano stati di competenza del pretore, ma anche di reati molto più gravi; la 
consistente espansione delle fattispecie di reato da attribuire alla cognizione di un 
organo giudicante singolo avrebbe comportato il depotenziamento delle garanzie 
processuali in relazione a un numero assai elevato di reati, sotto un duplice aspetto: 
- quei reati venivano sottratti al giudizio di un organo collegiale, con il conseguente 
sacrificio sul piano della garanzia di imparzialità del giudice; 
- la mera automatica trasposizione nel procedimento avanti al tribunale monocratico 
delle regole dettate per il rito pretorile avrebbe comportato un affievolimento dei 
diritti dell’imputato. 
Ciò portava il legislatore ad operare un doppio intervento correttivo: venne ristretto 
l’ambito di cognizione del tribunale monocratico ai reati puniti con la reclusione non 
superiore a 10 anni; e fu calibrata l’applicazione delle regole a suo tempo stabilite per 
il procedimento pretorile, distinguendo tra reati puniti con pena detentiva non 
superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena 
detentiva, e reati punti con pena superiore. In definitiva, il procedimento avanti al 
tribunale monocratico si articola in due riti: semplificato, ex libro VIII, e ordinario. 
2. Il rito con “citazione diretta” a giudizio 
Nei procedimenti senza udienza preliminare, l’art. 550 cpp prevede che il PM eserciti 
l’azione penale, con l’emissione di un decreto diretto di citazione diretta a giudizio, 
dopo avere effettuato il deposito degli atti investigativi, l’avviso di conclusione delle 
indagini e trascorsi 20 giorni durante i quali l’indagato può offrire all’organo d’accusa 
le proprie allegazioni difensive; nel caso in cui sussista un eventuale vincolo di 
connessione con procedimenti che contemplino l’udienza preliminare, il PM 
eserciterà l’azione, formulando per tutti la richiesta di rinvio a giudizio introduttiva 
dell’udienza stessa.  
L’art. 550
3
 cpp disciplina l’ipotesi in cui il PM abbia esercitato l’azione penale con 
citazione diretta, per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare; il regime di 
rilevabilità del vizio adottato dal legislatore è diverso dalla nullità, perché la 
violazione di rito può essere fatta valere solo se la relativa eccezione sia proposta 
dalle parti entro il termine di decadenza del compimento delle formalità d’apertura 
del dibattimento, nella trattazione delle questioni preliminari. Questa disciplina è in 
linea con l’art. 516
1-ter
 cpp, che prevede l’ipotesi in cui, nel corso di un procedimento 
instaurato a seguito di citazione diretta a giudizio, risulti che è necessario procedere 
con l’udienza preliminare; la relativa eccezione deve essere proposta dalle parti, a 
pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione.  
Ipotesi inversa è quella che si verifica allorché il PM abbia presentato al giudice 
richiesta di rinvio a giudizio, instaurando un procedimento con udienza preliminare; 
se, nel corso di tale udienza, è rilevato o eccepito il vizio di rito, il giudice, se ritiene 
che debba procedere con citazione diretta, trasmette con ordinanza gli atti al PM per 
l’emissione del relativo decreto. 
3. (Segue): il decreto di citazione a giudizio 
L’emissione del decreto di citazione a giudizio è devoluta al PM del rito monocratico 
semplificato; l’imputato si vede privato del diritto di ottenere, prima di presentarsi in 
giudizio, quella verifica giurisdizionale sulla fondatezza o meno dell’imputazione, un 
diritto sacrificato sulla base dell’idea che una generalizzata previsione dell’udienza  
preliminare avrebbe comportato molteplici problemi. L’atto di citazione è depositato 
nella segreteria dello stesso PM che l’ha emesso, insieme con il fascicolo contenete la 
documentazione relativa a tutte le attività compiute nel corso delle indagini (art. 552
4
 
cpp); il decreto di citazione a giudizio contiene alcuni elementi comuni al decreto che 
dispone il giudizio emesso nel rito ordinario dal giudice dell’udienza preliminare: 
- le indicazioni necessarie per l’individuazione dell’imputato, delle offese delle parti 
private e dei rispettivi difensori, nonché della persona offesa; 
- l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa e di tutti gli elementi di rilevanza 
penale che ad esso si accompagnano; 
- l’indicazione del giudice avanti a cui si svolgerà il giudizio e del luogo, del giorno e 
dell’ora della comparazione; 
- la data e la sottoscrizione del PM e dell’ausiliare che lo assiste. 
Altri elementi sono peculiari del decreto di citazione emesso dal PM; specifica 
rilevanza assume l’avviso che l’imputato può richiedere, prima dell’apertura del 
dibattimento di primo grado, il giudizio abbreviato e l’applicazione di pena, o 
formulare domanda di oblazione. Importanza particolare riveste, poi, l’avviso che 
l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, in mancanza del quale, sarà 
assistito da un difensore d’ufficio, e che il fascicolo relativo alle indagini preliminari 
rimane depositato nella segreteria del PM, a disposizione delle parti e dei loro 
difensori, che potranno prenderne visione ed estrarne copia   la necessità di 
integrare il decreto di citazione con questi elementi attiene alla discovery nei confronti 
della difesa dell’imputato. 
Non è richiesta, nel decreto di citazione diretta a giudizio, l’indicazione sommaria 
delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, poiché, trattandosi di un 
provvedimento proveniente dalla parte e non dall’organo giurisdizionale, si è voluto 
evitare anche quel minimo di motivazione che si sarebbe potuta porre a sostegno di 
esso e che avrebbe potuto influenzare il giudice del dibattimento. Il decreto è 
notificato all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa, almeno 60 giorni prima 
della data fissata per l’udienza di comparizione, tranne che ragioni d’urgenza non 
impongano una riduzione del termine a 45 giorni (art. 552
3 
cpp); la decorrenza va 
calcolata dall’ultima notifica effettuata. 
4. (Segue): le nullità del decreto di citazione a giudizio 
Ai sensi dell’art. 552
2
 cpp, nei confronti del decreto di citazione a giudizio emesso dal 
PM, operano le stesse cause di nullità configurate dall’art. 429
2
 cpp: 
- incertezza sull’identificazione dell’imputato; 
- mancata o insufficiente enunciazione del fatto in forma chiara e precisa; 
- omessa indicazione di alcuno dei dati che consentono la puntuale comparizione 
dell’imputato in giudizio. 
Ad esse si aggiungono altre situazioni invalidanti l’atto di impulso: 
- omissione dell’avviso relativo alla facoltà di nomina del difensore di fiducia e di 
quello relativo alla possibilità di scelta di un rito alternativo; 
- l’omissione dell’avviso di conclusione delle indagini; 
- l’omissione dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio. 
La facoltà di rilevazione di queste invalidità è soggetta al regime delle nullità 
disciplinate dall’art. 180 cpp; costituiscono eccezione quelle derivanti da un vizio che 
indica sulla regolare vocatio in iudicium e riconducibili nell’area delle nullità assolute ex 
art. 179 cpp. A ciò sono da aggiungere le nullità conseguenti all’omessa notificazione 
del decreto di citazione e all’inosservanza del normale termine minimo di 
comparizione o alla sua immotivata riduzione; la nullità del decreto di citazione on 
ne impone la rinnovazione da parte del PM. 
5. Trasmissione degli atti al giudice 
Effettuate le prescritte notifiche del decreto di citazione a giudizio, il PM formerà il 
fascicolo per il dibattimento, che trasmetterà al giudice unitamente al decreto (art. 
553 cpp); del contenuto del fascicolo per il dibattimento si discuterà nel corso 
dell’udienza di comparizione, dove le parti potranno concordare l’acquisizione di atti 
contenuti nel fascicolo del PM, nonché della documentazione relativa all’attività di 
investigazione difensiva (art. 553
4
 cpp). Nel caso in cui si renda necessario il 
compimento di atti urgenti nell’arco temporale intercorrente fra l’invio del fascicolo 
e il suo arrivo al giudice del dibattimento, l’art. 554 cpp dispone che la competenza 
funzionale è attribuita al giudice per le indagini preliminari; tali atti sono le prove non 
rinviabili. 
6. L’udienza di comparizione 
A seguito della citazione diretta, s’instaura l’udienza di comparizione, che è volta alla 
realizzazione di uno spazio in contraddittorio, prima dell’eventuale fase del giudizio, 
con riferimento ai reati per i quali la legge esclude il filtro dell’udienza preliminare; 
pur disponendo l’art. 555
5
 cpp che, per tutto ciò che non è espressamente previsto, si 
osservano le disposizioni contenute nel libro VII, l’udienza di comparizione, in 
realtà, ricomprende attività preambolari estranee alle varie fasi in cui tale stato si 
scinde. Nell’udienza di comparizione, infatti: 
- l’imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato: si ha l’immediata 
trasformazione del rito; 
- l’imputato o il PM possono richiedere l’irrogazione di una pena ex art. 444 cpp; 
- l’imputato può presentare domanda di oblazione ex artt. 162 e 162-bis cpp: se il 
giudice l’accoglie, fissa, con ordinanza, la somma da pagare, se la respinge procederà 
al dibattimento; 
- nei casi di reati perseguibili a querela, il giudice è tenuto a esperire un tentativo di 
conciliazione attraverso al verifica della disponibilità del querelante a rimettere la 
querela e del querelato ad accettare la remissione: il giudice emette sentenza 
inappellabile di non doversi procedere per estinzione del reato, altrimenti procederà 
con il dibattimento. 
7. Il giudizio 
A) Si aprirà una fase di attività preliminari al dibattimento, nel corso della quale il giudice 
autorizzerà la citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici, imputati in 
procedimenti connessi di cui le parti abbiano chiesto l’esame, indicandoli in una lista 
da depositare, a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per 
l’udienza di comparizione (art. 555
1
 cpp). 
B) Seguirà la fase introduttiva del dibattimento, le cui attività trovano sicuramente 
spazio anche nel procedimento avanti al tribunale monocratico; il giudice verificherà 
la regolare costituzione delle parti, adotterà le necessarie decisioni in materia di 
questioni preliminari e dichiarerà aperto il dibattimento. 
C) Le attività dibattimentali sono modellate sulle norme stabilite per il procedimento 
davanti al tribunale in composizione collegiale (art. 559
1
 cpp); per quanto riguarda la 
stesura del verbale di udienza, l’art. 559
2
 cpp dispone che venga redatto soltanto in 
forma riassuntiva, se le parti vi consentono e se il giudice non ritenga necessaria la 
redazione in forma integrale. Con riguardo all’assunzione della prova, l’art. 559
3
 cpp 
stabilisce che, su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto 
direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal PM e 
dai difensori; infine, per quanto concerne la sottoscrizione della sentenza, in caso 
d’impedimento del giudice che l’ha pronunciata, vi provvederà il presidente del 
tribunale, previa indicazione della causa della sostituzione (art. 559
4
 cpp) 
8. I procedimenti speciali 
Il titolo III del libro VIII del codice disciplina i procedimenti speciali avanti al 
tribunale in composizione monocratica, con esplicito riferimento al giudizio 
abbreviato, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, al decreto penale di 
condanna e al giudizio direttissimo; nessun accenno al giudizio immediato. Per 
quanto riguarda il rito monocratico semplificato non è concettualmente ipotizzabile 
che vi possa trovar luogo il giudizio immediato, posto che l’anticipazione del 
dibattimento e l’immediatezza del giudizio fanno già parte della struttura del rito; per 
ciò che concerne il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle 
parti, occorre distinguere a seconda che si proceda con le forme ordinarie o 
semplificate della citazione diretta: 
- nel primo caso, l’imputato può chiedere che il processo venga definito nell’udienza 
preliminare allo stato degli atti, ovvero l’imputato e il PM potranno chiedere, sino 
alla presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare, l’applicazione di una 
pena concordata (art. 556
1 
cpp); 
- nel secondo caso, sarà l’udienza di comparizione la sede in cui l’imputato potrà 
chiedere sia il giudizio abbreviato sia l’applicazione di pena patteggiata; dal rito 
abbreviato è possibile tornare alle forme ordinarie laddove il PM proceda a nuove 
contestazioni. 
Al giudizio abbreviato e alla pena patteggiata si può accedere anche nelle ipotesi di 
conversione del procedimento per decreto e del giudizio direttissimo: 
- per la prima ipotesi, con l’atto di opposizione, l’imputato chiede al giudice per le 
indagini preliminari il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena; 
- per la seconda ipotesi, la richiesta va formulata immediatamente dopo l’udienza di 
convalida dell’arresto in flagranza e il giudizio si svolge avanti allo stesso giudice del 
dibattimento. 
Il procedimento per decreto culmina nell’emissione del decreto e, con l’atto di 
opposizione, l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio 
ovvero chiede il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena o presenta domanda 
di oblazione; il decreto di citazione a giudizio è pronunziato direttamente dal giudice 
per le indagini preliminari. 
Il rito che presenta più spiccate peculiarità è il giudizio direttissimo, attivabile sia in 
caso di arresto in flagranza che nell’ipotesi di confessione; la prima nota caratteristica 
è data dal ruolo attribuito agli organi della polizia giudiziaria, poiché l’art. 558
1
 cpp 
prevede che sono gli stessi ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, che abbiano 
eseguito un arresto in flagranza per un reato di cognizione  del tribunale 
monocratico, a condurre l’arrestato direttamente avanti al giudice del dibattimento 
per la convalida della misura pre-cautelare e il contestuale giudizio. Nel caso in cui il 
giudice non tenga udienza, gli ufficiali o agenti che hanno proceduto all’arresto 
dovranno dargliene immediata notizia affinché provveda a fissare, entro 48 ore 
dall’arresto, l’udienza alla quale l’arrestato dovrà essere presentato (art. 558
2
 cpp); 
aperta l’udienza, il giudice autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a 
riferire oralmente, dopo di che sente l’arrestato (art. 558
3
 cpp).Invece che disporre la 
traduzione i giudizio per mezzo della polizia giudiziaria, il PM può ordinare che 
l’arrestato in flagranza venga posto a sua disposizione; in tale ipotesi, spetterà al PM 
l’iniziativa della presentazione dell’arrestato, entro 48 ore (art. 558
4
 cpp). 
Per limitare il flusso degli arrestati in flagranza verso il carcere, il D.L. 211/2001 (L. 
9/2012) ha novellato l’art. 558 cpp, in modo da evitare che soggetti, che potrebbero 
essere scarcerati all’esito del processo, transitino nel carcere, incidendo sul 
sovraffollamento degli istituiti penitenziari; ai sensi del nuovo art. 558
4-bis 
cpp, il PM, 
in attesa dell’udienza di convalida, deve disporre che l’arrestato sia custodito nei 
luoghi ove si eseguono gli arresti domiciliari, con alcune deroghe: 
- indisponibilità dell’alloggio o inidoneità dello stesso; 
- quando l’alloggio si trovi fuori del circondario in cui è stato eseguito l’arresto; 
- quando la pericolosità dell’arrestato risulti incompatibile con la custodia domiciliare. 
Nel giudizio direttissimo monocratico, quando il giudice riconosce che l’arresto è 
stato eseguito legittimamente e non è scaduto il termine di 48 ore, lo convalida e, 
immediatamente, procede al dibattimento (art. 558
6
 cpp); non si richiede, per la 
celebrazione del dibattimento, che, convalidato l’arresto, la persona rimanga in 
vinculis, poiché è possibile che alla convalida segua l’applicazione di una misura 
coercitiva non custodiale o la liberazione dell’arrestato. La mancata convalida 
dell’arresto non preclude l’esperimento del rito speciale; inoltre, istaurato il 
dibattimento, l’imputato ha diritto a ottenere un termine non superiore a 5 giorni per 
approntare la propria difesa. Infine, il giudizio direttissimo avanti al giudice 
monocratico è instaurabile anche in caso di arresto in flagranza convalidato dal 
giudice per le indagini preliminari, entro 15 giorni dall’arresto, e in caso di 
confessione resa dalla persona sottoposta alle indagini, entro 15 giorni dall’iscrizione 
della notizia di reato (art. 558
9
 cpp).